Dl 27 febbraio 2026, n. 25
Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza maltempo nel territorio di Calabria, Sardegna e Sicilia - Stralcio
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25
(Guri 27 febbraio 2026 n. 48)
Il Presidente della repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana";
Considerato che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché gravi danni ai territori, centri abitati e litorali coinvolti, con conseguenze rilevanti sulle attività economiche e produttive, sui beni pubblici e privati, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà dei citati eventi e di consentire che tali misure possano essere assunte anche con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere, in relazione al rischio "precipitazioni intense", in luogo dell'attivazione del sistema IT-alert tramite il canale cell broadcast, la messa in esercizio di una App dedicata, da definire a cura del Servizio nazionale della protezione civile;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2023 e 2024;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofali a cura di professionisti qualificati, anche in ragione della possibilità, al ricorrere dei presupposti di legge, che vi sia un concorso statale nell'indennizzare i relativi danni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi urgenti nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026
Articoli 1 e 2
(omissis)
Articolo 3
Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, per i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
Articolo 4
Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici
1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
Articoli da 5 a 14
(omissis)
Capo II
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi
Articoli 15 e 16
(omissis)
Capo III
Ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali
Articolo 17
(omissis)
Articolo 18
Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 253 è sostituito dal seguente:
"253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.";
b) al comma 298:
1) al primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2026";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.";
c) al comma 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo Direttore è conferito ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.";
d) dopo il comma 300 è inserito il seguente:
"300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.".
Articolo 19
Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi
1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche ivi incluse le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito presso la società Consap Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, di seguito "Consap", il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del Codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata Presidente, amministratore con delega di poteri, Direttore generale, Sindaco di società o Enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici — settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (Cat) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli Its Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 — Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;
f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso del diploma universitario almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel registro di cui al presente comma;
g) aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla Consap con proprio regolamento.
2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a domanda, nel registro di cui al comma 1, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del Codice penale.
5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla Consap di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la Consap, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della Consap per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta ufficiale e nel sito internet della Consap.
6. La Consap cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e determina, con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
7. Gli esperti assicurativi catastrofali che nell'esercizio della loro attività violino le norme del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
8. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità.
9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la Consap determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del made in Italy, sentita la Consap, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento, altresì:
a) al procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto dall'articolo 331 del Codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;
b) alle modalità di aggiornamento formativo e professionale continui, da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione;
c) il termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027.
Articoli da 20 a 22
(omissis)
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Articoli 23 e 24
(omissis)
Articolo 25
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.