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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 novembre 2017, n. 52436

Acque - Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Sequestro preventivo di impianti di depurazione - Condizioni - Fumus commissi delicti -  Condotta abusiva - Configurabilità - Violazione di leggi statali e regionali anche non pertinenti al settore ambientale

Ai fini dell'integrazione del delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale, la condotta "abusiva" richiesta è anche quella posta in violazione di norme non strettamente "ambientali".
Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 16 novembre 2017, n. 52436 che ha rigettato le doglianze del titolare di un depuratore oggetto di sequestro preventivo. Il "fumus commissi delicti" (probabilità di consumazione del reato) come condizione per operare il sequestro, nel caso del delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale si verifica quando la "condotta abusiva" idonea a integrare il reato non è solo quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - o di prescrizioni amministrative.
Il ricorrente aveva contestato anche la mancanza di misurazione e quantificazione del deterioramento penalmente rilevante ai fini del reato di inquinamento ambientale. La Suprema Corte ha osservato che poiché siamo solo in sede di "fumus cautelare" non occorre la piena prova dell'evento costituito dalla compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, ma basta la plausibilità di un giudizio prognostico sulla fattispecie di reato, cosa fatta dal Giudice del merito.

Corte di Cassazione

Sentenza 16 novembre 2017, n. 52436