Rettifica Commissione Ue 16 marzo 2026, n. 90025
Aggiornamento chiarimenti su obbligazioni verdi europee. Modifiche alla Comunicazione Commissione Ue 6 novembre 2025
Commissione europea
Rettifica 16 marzo 2026, n. 90025
(Guri 16 marzo 2026)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C, C/2025/5885, 6 novembre 2025)
Pagina 6, nella risposta alla domanda 8, "Nell'ambito dell'"approccio graduale", non esiste un periodo di riferimento storico per le spese in conto capitale. Ciò significa che sono ammissibili solo le nuove spese in conto capitale sostenute dopo l'emissione di un'obbligazione verde europea?":
anziché: "L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee non prevede un periodo di riferimento storico per le spese in conto capitale. Ciò significa che sono ammissibili solo le nuove spese in conto capitale sostenute dopo l'emissione dell'EuGb. In ciascuno degli anni successivi all'emissione dell'EuGb e fino alla scadenza della stessa l'emittente può assegnare i proventi raccolti mediante tale emissione per finanziare spese in conto capitale.",
leggasi: "L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni verdi europee non prevede espressamente un periodo di riferimento storico specifico per le spese in conto capitale. Le spese in conto capitale sostenute prima dell'emissione di una EuGb potrebbero pertanto essere ammissibili, purché soddisfino i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti all'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia. Tale approccio è in linea con la possibilità di assegnare i proventi di una EuGb ad attività finanziarie e spese esistenti prima dell'emissione per le quali l'articolo 4 del regolamento EuGb non prevede espressamente un periodo di riferimento storico specifico (cfr. anche le risposte alle domande 3 e 4). L'assegnazione dei proventi delle EuGb alle spese in conto capitale sostenute prima dell'emissione è ulteriormente giustificata dal fatto che il regolamento EuGb prevede salvaguardie contro eventuali abusi per quanto riguarda il tipo di attività a cui possono essere assegnati i proventi, gli obblighi di informativa corroborati da una verifica esterna indipendente e, fatta eccezione per gli emittenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento sul prospetto, la vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti.
In assenza di disposizioni del regolamento EuGb che prevedano un periodo di riferimento storico specifico, l'approccio adottato dagli emittenti dovrebbe essere guidato dalle prassi e norme generali di mercato, comprese le aspettative degli investitori in merito alle tempistiche di rifinanziamento delle spese in conto capitale storiche.
Gli emittenti che decidano di assegnare i proventi di una EuGb a spese in conto capitale sostenute prima dell'emissione dovrebbero farlo in modo chiaro e comprensibile per gli investitori. In tale contesto, il modello per la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'allegato I del regolamento EuGb e il modello per la relazione sull'allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all'allegato II del medesimo regolamento comprendono i pertinenti obblighi di informativa che impongono agli emittenti di indicare la quota dei proventi dell'obbligazione da utilizzare per il finanziamento e il rifinanziamento."