Ippc / Aia
Normativa Vigente

Dlgs 28 settembre 2026, n. 197

Revisione disciplina emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Ippc) e discariche rifiuti

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/10/2026

Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197

(Guri 28 ottobre 2026 n. 251)

Attuazione della direttiva (Ue) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2024" e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 7 maggio 2026, n. 70, recante "Valorizzazione della risorsa mare" e, in particolare, l'articolo 34;

Vista la direttiva (Ue) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce;

Visto il regolamento (Ue) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale");

Visto il regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (Ce) n. 166/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/Ue, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante "Attuazione della direttiva 2008/120/Ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 settembre 2026;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della presente Parte seconda";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).";

b) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e VIII-bis alla Parte seconda e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, e la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse, nonché a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per garantire che ciascuna attività contribuisca all'obiettivo di conseguire, a scala unionale, un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso.".

Articolo 2

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i-ter), le parole: "o rumore" sono sostituite dalle seguenti: ", rumore, odore";

b) alla lettera i-quater), dopo le parole: "all'allegato VIII" sono inserite le seguenti: "o all'allegato VIII-bis" e le parole: "svolte nel luogo suddetto" sono sostituite dalle seguenti: "elencate nei suddetti allegati, sia esercita nel medesimo sito";

c) la lettera i-quinquies) è sostituita dalla seguente:

"i-quinquies) valore limite di prestazione ambientale: un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;";

d) la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente:

"i-sexies) profonda trasformazione industriale: l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle Bat applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;";

e) alla lettera l), dopo la parola: "programma," è inserita la seguente: "installazione," e dopo le parole: "nel caso" sono inserite le seguenti: "delle installazioni,";

f) alla lettera l-bis), dopo la parola: "opera" è inserita la seguente: ", installazione,", dopo la parola: "potenziamento" sono inserite le seguenti: "dell'installazione," e dopo le parole: "l'allegato VIII" sono inserite le seguenti: ", o l'allegato VIII-bis,";

g) alla lettera l-ter):

1) al numero 2), la parola: "idonee" è sostituita dalla seguente: "attuabili" e le parole: ", purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'Unione europea, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli";

2) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprese la salute umana e la protezione del clima";

h) alla lettera l-ter.2), le parole: ", la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito" sono sostituite dalle seguenti: "e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, i contenuti di un sistema di gestione ambientale comprensivo dei valori di riferimento, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito";

i) dopo la lettera l-ter.2) è inserita la seguente:

"l-ter.3) norme operative: le norme per condizioni operative uniformi emanate dalla Commissione europea, con atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 70 -decies, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, come modificata dalla direttiva (Ue) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024;";

l) alla lettera l-ter.5), dopo la parola: "protezione", ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "della salute umana e" e la parola: "suo" è sostituita dalla seguente: "loro";

m) dopo la lettera l-ter.5) sono inserite le seguenti:

"l-quater) livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili o BatAepl: gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una Bat o una combinazione di Bat, come descritto nelle conclusioni sulle Bat;

l-quinquies) prestazione ambientale: la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;

l-sexies) valori di riferimento: la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;";

n) alla lettera o-quinquies), dopo la parola: "progetto" sono aggiunte le seguenti: "o il gestore a esercire l'installazione";

o) dopo la lettera o-quinquies), è inserita la seguente:

"o-sexies) registrazione: procedura alternativa alla autorizzazione che, nei casi previsti, abilita il gestore a esercire l'installazione a seguito di una sua comunicazione, con la quale assume impegni conformi ai requisiti previsti;";

p) alla lettera v), dopo la parola: "protezione" sono inserite le seguenti: "della salute umana o";

q) la lettera v-sexies) è sostituita dalla seguente:

"v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9), del regolamento (Ue) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale");";

r) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:

"v-novies) suini: i suini quali definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122;

v-decies) unità di bestiame (Uba): un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato VIII-bis alla Parte seconda;

v-undecies) livelli di emissione associati alle tecniche emergenti: la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle Bat, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

v-duodecies) livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti: la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle Bat;

v-terdecies) garanzia della conformità: i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento:

1) promozione della conformità;

2) monitoraggio della conformità;

3) verifica e esecuzione.".

Articolo 3

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le modifiche sostanziali delle installazioni di cui alle lettere a) e b-bis) del presente comma;";

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII-bis alla Parte seconda, ove non aderiscano al regime di registrazione di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 1 o non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 2.";

b) al comma 15, le parole: "alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a) e b-bis)";

c) al comma 16:

1) alla lettera d), dopo la parola: "efficiente", sono aggiunte le seguenti: ", promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile";

2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

"d-bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo; d-ter) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-octies;".

Articolo 4

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai commi 4-bis e 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: "i progetti relativi alle" sono sostituite dalle seguenti: "le installazioni che svolgono";

b) al comma 4-ter, le parole: "i progetti" sono sostituite dalle seguenti: "le installazioni che svolgono attività" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le installazioni di cui all'allegato VIII-bis che non aderiscano al regime di registrazione di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 1, ove non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 2.".

Articolo 5

Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Articolo 8-bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc) — 1. La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitré esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione tecnico-scientifica, oppure giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la composizione della Commissione è integrata con ulteriori cinque componenti designati dal Ministero della salute, dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica in materia di interazioni tra ambiente e salute. Nelle more dell'effettiva integrazione della Commissione, la Commissione continua ad operare con la composizione di cui al primo e secondo periodo.

2. La Commissione svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto e, in particolare, ferme restando le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela della salute umana, cura lo svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, e ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono nominati i componenti della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis. L'incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione non assumono contemporaneamente incarichi nell'ambito delle Commissioni di cui all'articolo 8. I componenti della Commissione, nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 8 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono l'incarico in tali Commissioni fino alla scadenza delle relative nomine.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede tempestivamente, con proprio decreto, alla nomina di nuovi componenti della Commissione in sostituzione di componenti dimissionari o giunti a fine mandato, in modo da mantenere la composizione dell'organo conforme alle disposizioni di cui al comma 1. Sino all'insediamento dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica, nonché da quelli giunti a fine mandato e che non si sono dimessi.

5. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Regione, Provincia e comune territorialmente competenti possono designare preventivamente, e comunque entro quindici giorni dall'avvio del procedimento, un proprio esperto ai fini della partecipazione ai lavori istruttori della Commissione.

6. I componenti di cui al comma 1, diversi dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad Enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina. Ai commissari provenienti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto legislativo, mentre per il personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo si applica quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

7. Ai commissari nominati dal Ministro ai sensi dei commi 3 e 4 si applica quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis ed il relativo compenso spetta in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e nel limite della disponibilità delle somme versate a titolo di tariffa istruttoria dai gestori.

8. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, definito con decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, a ciascun componente della Commissione, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione integrata ambientale.".

Articolo 6

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. L'Autorità competente provvede a digitalizzare e telematizzare i processi di presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei relativi procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di gestione delle autorizzazioni, garantendo entro il 31 dicembre 2035 il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione. Nell'ambito di tali attività le autorità competenti garantiscono altresì, entro il medesimo termine, il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione per i grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg) non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tale attività si basa anche sulle migliori pratiche individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e dal coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies ed è attuata nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche avvalendosi dei servizi forniti dallo sportello unico per le attività produttive (Suap), purché compatibili anche rispetto alle tempistiche del procedimento. Nell'applicazione del presente comma le autorità competenti adottano le necessarie azioni con gradualità tenendo conto delle osservazioni eventualmente presentate dalle principali associazioni di categoria interessate.".

Articolo 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Esclusi i casi di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter, per i progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a Via o alla procedura di Via, l'istanza di autorizzazione integrata ambientale è presentata successivamente all'emanazione del provvedimento di non assoggettabilità alla Via o del provvedimento favorevole di Via. Nel caso di riesame di autorizzazione integrata ambientale avviato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, o sulla base delle tempistiche dettate dagli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a), ove il gestore ritenga che il pieno conseguimento degli obiettivi del riesame richieda di realizzare progetti migliorativi da assoggettare alle procedure di cui al titolo III, la documentazione istruttoria presentata, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 5, contiene l'indicazione dei tempi complessivi prevedibili per la messa in esercizio di tali progetti, comprensivi dei tempi necessari per gli adempimenti amministrativi, l'approvazione, il finanziamento, la realizzazione, il collaudo e la messa a regime, nonché la descrizione delle misure transitorie proposte per il parziale conseguimento degli obiettivi del riesame, nelle more della messa in esercizio.".

Articolo 8

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ", nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista" sono soppresse.

Articolo 9

Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "comma 9-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 9-bis, 9-bis.1, 9-ter e 9-quater";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII o VIII-bis alla Parte seconda, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies, un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei Bat-Ael e dei Bat-Aepl indicata nelle pertinenti conclusioni sulle Bat e assumendo la applicazione delle tecniche poste a riferimento nei Bref più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria. Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla Parte seconda in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza ai requisiti generali e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater.";

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Nelle more della emanazione dei decreti di cui al comma 2, le Regioni hanno facoltà di emanare, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della salute, requisiti generali regionali che, per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII o VIII-bis alla parte seconda e non rientrano nelle installazioni di cui all'allegato XII alla Parte seconda, tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, tenendo conto delle specificità proprie del contesto regionale. I requisiti generali definiti a livello regionale si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies, un approccio integrato e una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali regionali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei Bat-Ael e dei Bat-Aepl indicata nelle pertinenti conclusioni sulle Bat e assumendo l'applicazione delle tecniche poste a riferimento nei Bref più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria nel territorio regionale. Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla Parte seconda in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater. In caso di successiva emanazione di requisiti generali di cui al comma 2, applicabili all'installazione, o di pertinenti conclusioni sulle Bat, i requisiti generali regionali perdono di efficacia in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3.";

d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a pubblicare nel sito internet istituzionale lo schema da sottoporre alle amministrazioni concertanti per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale il pubblico interessato può formulare osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento finale.";

e) al comma 3, le parole: "all'emanazione delle relative" sono sostituite dalle seguenti: "all'aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti".

Articolo 10

Modifiche all'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte, nonché dell'acqua riutilizzata dall'installazione;";

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) ove necessario, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3;";

3) alla lettera c), dopo la parola: "installazione" sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli odori";

4) alla lettera e), dopo la parola: "installazione" sono inserite le seguenti: ", inclusi gli odori," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sulla salute umana";

5) alla lettera m), le parole da: ", per la quale" a: "sua validazione" sono sostituite dalle seguenti: ". L'Autorità competente dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario,";

6) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa istruttoria di cui all'articolo 33, comma 3-ter.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, l'autorità competente, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione all'avvenuto pagamento della tariffa ai sensi dell'articolo 33, comma 3-ter, inoltra l'istanza alle amministrazioni e agli uffici competenti in materia ambientale che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione europea, comprese le norme di qualità ambientale, per aspetti connessi all'esercizio dell'installazione. L'istanza è inoltrata, altresì, all'autorità sanitaria individuata dalla Regione, al Sindaco del Comune in cui è ubicata l'installazione, nonché, per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alle relative autorità competenti, e, nel caso di impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy.";

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Entro e non oltre venti giorni dall'inoltro dell'istanza, le amministrazioni e gli uffici di cui al comma 4 trasmettono all'autorità competente eventuali osservazioni, ovvero richieste di integrazione.

4-ter. Qualora, anche sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 4-bis e dell'articolo 29-quater, comma 4, le informazioni contenute nell'istanza risultino incomplete, l'autorità competente, nel caso di impianti di competenza statale anche sulla base di una proposta della Commissione di cui all'articolo 8-bis, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento chiede una sola volta integrazioni al gestore, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono interrotti fino alla ricezione della documentazione integrativa. È fatta salva la facoltà per il gestore di richiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora il gestore non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti entro il termine assegnato, l'istanza si intende ritirata.".

Articolo 11

Modifiche all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorità competenti provvedono a informatizzare la presentazione delle istanze e i procedimenti nel rispetto dell'articolo 9, comma 4-ter.";

b) al comma 2, le parole da: "non appena" sino a: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina internet facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento agli elementi di cui al comma 13, lettere b), c), e), f), g), h) ed h-bis), nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro sessanta giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies, commi 1 e 3-bis";

c) al comma 3, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale periodo sono sospesi i termini di cui al comma 10 e di cui all'articolo 29-ter commi 4-bis e 4-ter.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale convoca apposita conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano le amministrazioni titolate ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione. L'Autorità sanitaria individuata dalla Regione e il Sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza di servizi esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo 29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter.";

f) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis Per le autorizzazioni di competenza statale, alla conferenza di servizi partecipano, tra le altre amministrazioni, il Ministero della salute, ai fini della definizione delle determinazioni volte alla tutela della salute pubblica, i Ministeri dell'interno e delle imprese e del made in Italy, per gli aspetti di rispettiva competenza.";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nell'ambito della conferenza di servizi, è acquisita la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale su cui esprime parere, per gli eventuali aspetti di competenza, l'Istituto superiore di sanità, per le installazioni di competenza statale, ovvero il parere delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.";

h) il comma 7 è abrogato;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. L'autorizzazione può prescrivere, anche per quanto attiene agli aspetti sanitari, approfondimenti conoscitivi o lo svolgimento di campagne di monitoraggio sugli effetti dell'esercizio dell'impianto nel corso della durata dell'autorizzazione, e la conseguente attivazione di successivi specifici riesami parziali. Ove lo svolgimento di tali approfondimenti e campagne di monitoraggio richieda il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con competenze non ambientali, tali amministrazioni sono individuate in conferenza di servizi e forniscono supporto all'autorità di controllo ambientale di cui all'articolo 29-decies, comma 3.";

l) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salve le sospensioni e le interruzioni previste dai commi 4 e 8 e dall'articolo 29-ter, comma 4-ter";

m) al comma 11, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e danno attuazione alla disciplina regionale definita in esecuzione dell'articolo 113 in materia di acque meteoriche";

n) al comma 12, dopo la parola: "nonché" il segno di interpunzione: "," è soppresso;

o) al comma 13:

1) alla lettera d), le parole: "il titolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi" e la parola: "interessati" è sostituita dalla seguente: "interessate";

2) alla lettera e), dopo le parole: "limite di emissione," sono inserite le seguenti: "i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale,";

3) alla lettera f), le parole: "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 9-bis a 9-quater" e le parole: "in detto" sono sostituite dalle seguenti: "nel pertinente";

4) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"h-bis) i risultati dei controlli sugli effetti ambientali di cui agli articoli 29-septies, comma 2-bis, e 29-sexies, comma 9-bis.".

Articolo 12

Modifiche all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alle attività del coordinamento di cui al comma 1 possono partecipare, in relazione agli aspetti di rispettivo interesse, referenti delle direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei Ministeri della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2-ter. Delle indicazioni fornite dal coordinamento di cui al comma 1 si tiene conto nelle risposte agli interpelli ambientali di cui all'articolo 3-septies, attinenti all'applicazione delle disposizioni del presente titolo.".

Articolo 13

Modifiche all'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per ogni installazione che ricade nell'ambito di applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-octies e 9-novies entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno acquisito l'autorizzazione integrata ambientale successivamente, entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, sottopone tale documento ad un primo audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del pubblico come specificato al comma 9-duodecies e effettua il periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29-octies, comma 3, per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Inoltre, per verificare la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Sono riconosciuti come equivalenti i sistemi già certificati secondo la norma Uni En Iso 14001:2015 o registrati ai sensi del citato regolamento (Ce) n. 1221/2009.";

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, tra cui quelle elencate nell'allegato II del regolamento (Ue) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.";

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre:

a) valori limite di prestazione ambientale come specificati nel comma 4-quinquies;

b) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del medesimo regolamento;

c) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1-bis;

d) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;

e) opportune disposizioni per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;

f) opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico;

g) disposizioni adeguate per la manutenzione e la sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;

h) ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;

i) disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee;

l) disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.";

d) al comma 4, le parole: "di emissione" sono soppresse;

e) al comma 4-bis:

1) dopo le parole: "lettera l-ter.4)," sono inserite le seguenti: "e si attestino sui valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine il gestore valuta l'intera gamma dei Bat-Ael, analizzando in particolare se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai valori più rigorosi della gamma Bat-Ael, e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere e mantenere stabilmente grazie all'applicazione delle tecniche di riferimento descritte nelle conclusioni sulle Bat applicabili al caso specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati";

2) alla lettera a), le parole: "che non superano i" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno dei valori dei";

f) al comma 4-quater:

1) al primo periodo, dopo la parola: "inquinanti" sono inserite le seguenti: "originate nell'installazione";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di depurazione esterna può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale rispetto ad un assetto che preveda la depurazione e lo scarico diretto e che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso. A tal fine il gestore, consultato il gestore dell'impianto di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata a garantire il raggiungimento di livelli di emissione corrispondenti a quelli che risulterebbero dallo scarico diretto, allegando all'istanza la documentazione a supporto di detto accertamento, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che siano rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti lettere da a) a d). In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della documentazione tecnica fornita dal gestore, dandone evidenza nel provvedimento finale. Il gestore verifica in particolare che:

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento o la capacità di recupero di risorse dal flusso;

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti generate nell'installazione, scaricato infine nel corpo recettore, non è maggiore rispetto allo scenario in cui gli scarichi dell'installazione interessata fossero diretti e conformi ai valori limite di emissione definiti in conformità al comma 4-bis, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies.";

g) dopo il comma 4-quater, è inserito il seguente:

"4-quinquies. L'Autorità competente, relativamente a condizioni di esercizio normali, fissa, distinguendo, per le centrali che alimentano reti di teleriscaldamento, tra prelievo idrico di processo e acqua prelevata ad uso teleriscaldamento:

a) prestazioni ambientali corrispondenti a quelle indicate, con riferimento ad uno o più periodi e agli intervalli Bat-Aepl, nelle conclusioni sulle Bat emanate dopo il 1° luglio 2026;

b) tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, individuati negli intervalli Bat-Aepl di cui alla lettera a), che non devono essere violati durante i periodi indicati;

c) livelli di prestazione ambientale indicativi, per i quali garantire il monitoraggio, in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua, avendo a riferimento un valore scelto nell'intervallo Bat-Aepl pertinente di cui alla lettera a).";

h) al comma 5-bis:

1) alla lettera a), dopo la parola: "commi 4-bis e 9-bis," sono inserite le seguenti: "e qualora contengano Bat-Aepl, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-quinquies e 9-bis.1,";

2) alla lettera b), dopo le parole: "Bat-Ael" sono inserite le seguenti: "o Bat-Aepl";

i) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: "requisiti di controllo delle emissioni" sono inserite le seguenti: "e delle prestazioni ambientali" e le parole: "ambientale integrata" sono sostituite dalle seguenti: "integrata ambientale, le informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al comma 1-bis,";

l) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro", la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "nove" e, dopo la parola: "contaminazione" sono inserite le seguenti: ", anche considerando gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di predisporre la relazione di riferimento,";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'Autorità competente, considerata estensione del sito e il rischio di contaminazione, ha facoltà di ammettere ai fini dei controlli l'acquisizione degli esiti di indagini indirette, o condotte a livello consortile, o eseguite con altro scopo primario.";

m) al comma 6-ter, al primo periodo, dopo la parola: "preveda" sono inserite le seguenti: "nel periodo di validità dell'autorizzazione";

n) al comma 7, dopo la parola: "fuggitive," sono inserite le seguenti: "per le manutenzioni," e le parole: "di impianto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'installazione";

o) al comma 7-bis, le parole: "(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati" sono sostituite dalle seguenti: ", comunque non eccedente il 20 per cento, di superamenti dei valori limite di cui ai commi 4-bis e 4-quinquies, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati";

p) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105, i provvedimenti recanti le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, sono espressamente richiamati nella autorizzazione, e le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate a tale quadro prescrittivo.";

q) al comma 8-bis, le parole: "il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'installazione, i provvedimenti adottati dal Prefetto sono espressamente richiamati nell'autorizzazione e le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate a tale quadro prescrittivo";

r) al comma 9, le parole: "del comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 4-bis e 4-quinquies" e dopo la parola: "modifiche" sono inserite le seguenti: "e alle manutenzioni";

s) al comma 9-bis:

1) al primo periodo, dopo la parola: "competente" sono inserite le seguenti: ", su istanza del gestore,", le parole: "porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "il conseguimento di limiti all'interno dei Bat-Ael" e, le parole: "dell'istallazione interessata e" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istallazione interessata o";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata sulla istanza e la giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del caso.";

3) al quinto periodo, le parole: "eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, per garantire la coerenza con tali linee guida";

4) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità competente subordina il rilascio della deroga alla acquisizione da parte del gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e, ove sia ragionevole attendersi effetti misurabili, alla programmazione di controlli periodici su tale impatto e verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa rischi di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientali ai sensi dell'articolo 29-sexies.";

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: "La permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del presente comma deve essere espressamente verificata in sede di controllo almeno ogni quattro anni e deve essere rivalutata, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, lettera a), in caso di verifica negativa, nonché in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.".

t) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:

"9-bis.1. In casi specifici l'autorità competente può fissare condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-quinquies, a condizione che il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle Bat comporterebbe un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:

a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. L'Autorità competente documenta in un allegato all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata su quanto dichiarato dal gestore e la giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del caso, verificando in particolare che la gestione secondo condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi non causa un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, ed è compatibile con il raggiungimento di un elevato livello di protezione complessiva dell'ambiente. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento ai principi e alle linee guida di cui all'allegato XII-bis alla Parte seconda. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/Ue, si provvede all'aggiornamento dell'allegato XII-bis, al fine di garantirne la coerenza con le predette linee guida.";

u) al comma 9-ter, dopo la parola: "competente" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29-septies," le parole: "del comma 4-bis e 5-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis" la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "trenta" e le parole: "tale tecnica sia sospesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'applicazione di tale tecnica sia interrotta";

v) il comma 9-quater è sostituito dal seguente:

"9-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali orientamenti in materia della Commissione europea, sono individuati i periodi e le aree geografiche in cui sussiste una crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfugge al controllo dei gestori e della pubblica autorità e comporta gravi perturbazioni o penuria, in termini di:

a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili;

c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente.

In tali periodi e aree, in deroga ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e all'articolo 6, comma 16, lettera a), e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, disponendo che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma siano monitorate e che il pubblico possa consultare, conformemente all'articolo 29-quater, comma 13, le informazioni sulla deroga e sulle condizioni imposte. La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese le ragioni che ne giustificano la concessione e le condizioni imposte, è comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a notificarla alla Commissione europea. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, l'autorità competente senza indugio rivaluta di conseguenza la deroga alla luce di tali obiezioni. Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora si individui un'alternativa all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali o apparecchiature, l'autorità competente provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione torni a rispettare le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a).";

z) dopo il comma 9-septies sono aggiunti i seguenti:

"9-octies. Il sistema di gestione ambientale di cui al comma 1-bis è conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle Bat, che ne determinano gli aspetti da trattare, tenendo conto di eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il sistema di gestione contiene almeno i seguenti elementi, che il gestore mette a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati:

a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:

1) prevenire la produzione di rifiuti;

2) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;

3) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;

b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle Bat;

c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato 2 del citato decreto legislativo e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;

d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tale, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;

e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;

f) il piano di trasformazione di cui al comma 9-decies.

Le informazioni messe a disposizione su internet ai sensi del presente comma possono essere rielaborate ovvero, se ciò non è possibile, non pubblicate, qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, dandone preventiva comunicazione all'autorità competente.

9-novies. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale di cui al comma 9-octies è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, ovvero dell'organizzazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione europea e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.

9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 29-octies, comma 11-ter. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità a un'altra legislazione dell'Unione europea e siano conformi al presente comma, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.

9-undecies. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di audit di cui al comma 1-bis, valuta la conformità dei piani di trasformazione di cui al comma 9-decies, ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo 27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

9-duodecies. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui al comma 9-undecies. come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi 9-octies e 9-novies".

Articolo 14

Modifiche all'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "rappresenta" sono inserite le seguenti: "al più tardi" e, dopo le parole: "comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", valutando l'impatto dell'applicazione di tali misure più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore";

b) al comma 2, dopo le parole: "rigorose di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione,";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora la valutazione di cui al comma 1 indichi che il carico degli inquinanti emessi dalla installazione abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorizzazione dispone il controllo della concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore e che i risultati di tale controllo siano trasmessi all'autorità competente. Il controllo di cui al presente comma è effettuato utilizzando, ove pertinenti, i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione stabiliti in altre normative dell'Unione, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto. Al fine di identificare l'apporto concretamente riferibile alla installazione, il controllo di cui al presente comma enuclea apporti di terzi, componente di fondo e contaminazioni pregresse.".

Articolo 15

Modifiche all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), dopo le parole: "di settore", sono aggiunte le seguenti: ", anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione europea";

2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) a giudizio di una amministrazione competente in materia di tutela della salute, è necessaria una revisione dell'autorizzazione nell'interesse della salute pubblica, con riferimento a specifici rischi sanitari, e in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere stabiliti, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, criteri per l'individuazione dei rischi sanitari sulla base dei quali l'autorità competente in materia di tutela della salute può disporre la revisione di cui al primo periodo;";

3) alla lettera d) la parola: "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "unionali";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Se il gestore, anche consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene che le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-quater, lettere a), b), c) e d), presenta di sua iniziativa un aggiornamento della valutazione di cui a tale comma ed in esito a tale comunicazione l'autorità competente dispone un riesame parziale.";

c) al comma 6, alla lettera a), le parole: "commi 3, 4 e 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 4-bis e 4-quinquies";

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In deroga al comma 6, l'autorità competente può fissare:

a) valori limite di emissione per garantire che, entro sei anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle Bat concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle Bat;

b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle Bat.";

e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui al comma 3, lettera a), se avviato dopo il 1º gennaio 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-octies e 9-novies un piano di trasformazione per ciascuna installazione, ove non abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-decies. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto delegato di cui all'articolo 27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Il provvedimento di riesame prescrive che entro un anno l'organizzazione di audit di cui all'articolo 29-sexies, comma 1-bis, valuti la conformità dei piani di trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto di esecuzione di cui all'articolo 27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/Ue.

11-ter. Fatto salvo l'articolo 29-septies, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente nell'approvare e prescrivere l'attuazione di tale piano può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga a quanto disposto al comma 6, lettera b) o al comma 7-bis, fino a un massimo di otto anni, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;

b) il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda;

c) durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente verifichi che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.

11-quater. Fatti salvi gli articoli 29-sexies, comma 9-quinquies, e 29-septies, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione, e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente al comma 6, lettera a), e nei tempi di cui all'articolo 29-quater, comma 10, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi;

b) il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione;

c) durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente verifica che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.".

Articolo 16

Modifiche all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'installazione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prima dell'attuazione di tali modifiche";

2) al secondo periodo, le parole: "L'Autorità competente," sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità competente si esprime in merito alle informazioni comunicate dal gestore e," le parole: "ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva" sono sostituite dalle seguenti: "ambientale e, se del caso, le relative condizioni, ovvero, se in base alle informazioni fornite non può escludere" e le parole: "del presente articolo" sono soppresse;

3) al terzo periodo, dopo la parola: "Decorso" è inserita la seguente: "inutilmente";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il gestore attua le operazioni di cui al seguente elenco previo aggiornamento dell'autorizzazione, a conclusione del relativo procedimento avviato su sua istanza, al quale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 29-ter e 29-quater:

a) proroga della durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato VIII, punto 5.4, alla Parte seconda;

b) manutenzioni straordinarie, non già autorizzate ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 7 o 9, che determinano modifiche significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento;

c) interventi, non suscettibili di determinare effetti negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente, ma che prospettano nuovi assetti impiantistici o gestionali dell'installazione, tali da determinare modifiche significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento.".

Articolo 17

Modifiche all'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-decies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale comunicazione non è necessaria in caso di provvedimento di mera conferma del precedente quadro autorizzativo.";

b) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: "o, negli altri casi, l'autorità competente," sono sostituite dalle seguenti: "coordinandosi per gli impianti localizzati in mare con gli uffici di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero, negli altri casi, l'autorità di controllo individuata dalla Regione,";

2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) se del caso, a campione e in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità di cui all'articolo 184-ter, comma 3-ter, informando in ogni caso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale degli esiti di tale controllo;

c-ter) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29-sexies, comma 1-bis.";

3) dopo la lettera c-ter, è aggiunto il seguente capoverso: "Ove la Regione non abbia individuato una distinta autorità di controllo, le relative competenze si intendono attribuite all'autorità competente.";

c) al comma 9:

1) alla lettera b):

1.1.) al primo periodo, dopo le parole: "contestuale sospensione" sono inserite le seguenti: "senza indugio dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata", le parole "o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno" sono soppresse;

1.2) al secondo periodo, le parole: "e risolto" sono soppresse e, dopo le parole: "l'inottemperanza" sono aggiunte le seguenti: "e ripristinato la conformità, dando attuazione alle azioni di cui al comma 2, ultimo periodo e rispettando le misure cui alla lettera a) del presente comma";

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) fuori dai casi di cui alla lettera b), laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e comunque nel caso in cui una violazione sia reiterata più di due volte in un anno, alla sospensione dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata, fino a quando il gestore non garantisce di aver ripristinato la conformità alle condizioni di autorizzazione, in particolare attuando le misure necessarie a ripristinare le conformità indicate nella relazione di ispezione di cui al comma 6;";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Fuori dei casi di pericolo immediato per la salute umana, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 9, lettere b) e b-bis) ad installazioni destinate all'erogazione di servizi pubblici essenziali, ivi incluso il servizio idrico integrato, l'autorità competente tiene conto della gravità dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla sospensione dell'erogazione di detti servizi.".

e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione che minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.

10-ter. In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le sorgenti di acque minerali e le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente, o nel caso di autorizzazioni integrate ambientali statali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, informa il Ministero della salute, i gestori di acque minerali, dei servizi idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e le autorità ambientali competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente.

10-quater. L'accertamento, da parte dell'autorità di cui al comma 3, di mendaci dichiarazioni effettuate ai sensi del comma 9, lettere b) e b-bis), inerenti all'avvenuto ripristino della conformità, determina l'annullamento degli effetti di tali dichiarazioni, con conseguente applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 1, all'eventuale esercizio successivo a tali dichiarazioni.";

f) al comma 11-ter, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) le eventuali linee guida emanate dalla Commissione europea sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.";

g) dopo il comma 11-ter sono aggiunti i seguenti:

"11-quater. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione. Per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua le autorità di controllo di cui al comma 3 fanno inoltre riferimento a eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15-bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

11-quinquies. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 273 o del Titolo III-bis della Parte Quarta e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente titolo, è stato dimostrato ai sensi del 11-quater, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma dell'articolo 273 o del Titolo III-bis della Parte Quarta per gli inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali. Fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 29-septies, se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di applicazione della Parte terza del presente decreto e il rispetto dei valori limite di emissione, anche se espressi non in termini di concentrazione, stabiliti in conformità al presente titolo, è stato dimostrato ai sensi del 11-quater, si considera che l'installazione è conforme anche ai valori limite stabiliti a norma della tabella 3, dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto per gli inquinanti in questione, purché non pericolosi, in condizioni di esercizio normali.

11-sexies. La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme Cen oppure, se non sono disponibili norme Cen, su norme Iso, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

11-septies. Qualora le valutazioni di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, dimostrino che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorità competente si assicura che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente comma, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione europea. Eventuali controlli e misurazioni aggiuntivi necessari ai sensi del presente comma sono a carico del gestore. Ove il gestore non possa eseguire direttamente tali controlli e misurazioni, di tale attività si fa carico l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore in applicazione di specifiche convenzioni sottoscritte con il gestore stesso ovvero applicando i tariffari approvati a livello regionale o provinciale.

11-octies. Gli Enti di cui al comma 3 provvedono, con oneri a carico dei gestori, attraverso le previste tariffe e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dotarsi di un numero adeguato di ispettori qualificati e assicurano che gli stessi dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo.".

Articolo 18

Modifiche all'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-undecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "significativo" sono inserite le seguenti: "sulla salute umana o" e, dopo la parola: "conseguenze" sono inserite le seguenti: "sanitarie e";

b) al comma 2, dopo la parola: "ambientale" sono inserite le seguenti: "o sanitaria" e, dopo la parola: "conseguenze" sono inserite le seguenti: "sanitarie e";

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le acque minerali e le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile, delle acque minerali e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.

3-ter. In caso di incidente o evento imprevisto che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3-bis sono indirizzate anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, evidenziando tale circostanza. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede affinché le autorità competenti dell'altro Stato membro coinvolto siano informate immediatamente e provvede altresì a diffondere alle autorità competenti nazionali eventuali analoghe comunicazioni pervenute da parte di altri Stati membri.

3-quater. In caso di effetti transfrontalieri il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si adopera, attraverso la cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o eventi imprevisti.".

Articolo 19

Modifiche all'articolo 29-duodecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-duodecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-bis, dopo le parole: "29-sexies, comma 9-bis" sono inserite le seguenti: ", 9-bis.1, 9-ter o 9-quater, ovvero ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 7-bis, 11-ter o 11-quater,".

Articolo 20

Modifiche all'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'ambito del processo di redazione o revisione dei documenti sulle Bat, le autorità competenti individuano, tra gli impianti già autorizzati e che svolgono le attività interessate dallo scambio di informazioni, almeno il 20 per cento di installazioni adeguate a fornire, in ambito unionale, dati e informazioni di dettaglio circa le prestazioni sulle migliori tecniche disponibili applicate. Le autorità competenti collaborano con i gestori di tali installazioni per garantire che i dati raccolti siano conformi alle autorizzazioni esistenti e alle prestazioni comunicate ai sensi dell'articolo 29-quater, commi 1 e 13, dell'articolo 29-sexies, commi 1-bis e 6 e dell'articolo 29-decies, comma 2. La partecipazione dei gestori è incentivata prevedendo nei provvedimenti di cui all'articolo 33, commi 3-bis e 4 una riduzione fino al 10 per cento delle tariffe istruttorie richieste per il riesame, di cui al comma 29-octies, comma 3, lettera a), riferito alle installazioni che hanno contribuito al pertinente scambio di informazioni, nonché integrando, nell'ambito della collaborazione di cui al periodo precedente, i controlli di cui all'articolo 29-decies, comma 3, svolti durante il periodo di raccolta dati.";

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Fatto salvo il diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, le informazioni oggetto dello scambio di informazioni di cui al comma 3, considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla Commissione europea, che ne garantisce la riservatezza nelle forme indicate dall'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/Ue. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle Bat e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi. La violazione di tali restrizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 325 o dell'articolo 623 del Codice penale.

4-ter. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica coordina la partecipazione dell'Italia al centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (Incite), di cui all'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, d'intesa con i Ministeri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, nonché con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle tecniche innovative per la trasformazione e le emissioni industriali e al loro sviluppo. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, consentono nella fase ascendente dello scambio di informazioni il contributo dei principali centri di ricerca pubblici e privati interessati, nonché di rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, limitatamente alle attività di cui al titolo III-ter.

4-quater. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4-ter il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e del Consiglio nazionale della ricerca (Cnr).".

2. Per l'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

Articolo 21

Modifiche all'articolo 29-quaterdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-quaterdecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), dopo la parola: "emissione" sono inserite le seguenti: "nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione";

2) alla lettera b), dopo la parola: "rifiuti" sono aggiunte le seguenti: ", escluse le casistiche per cui il titolo VI della Parte quarta prevede specifiche sanzioni amministrative";

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima sanzione si applica in caso di violazione degli obblighi recati dall'articolo 29-sexies, comma 1-bis.";

c) al comma 12, dopo la parola: "sanzioni" è inserita la seguente: "amministrative" e le parole: "competente per gli altri impianti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 29-decies, comma 3 per le altre installazioni";

d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Per la determinazione dell'importo della sanzione, costituiscono circostanze aggravanti il fatto che la violazione sia stata commessa ripetutamente o che essa, interessando popolazione e ambiente, possa aver pregiudicato il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.";

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente titolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per essere destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.";

f) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

"13-bis. Le Regioni adeguano le proprie disposizioni per garantire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza non statale per le violazioni previste dal presente titolo siano destinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.".

Articolo 22

Inserimento del Titolo III-ter al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo:

"Titolo III-ter — Disposizioni Speciali per l'allevamento di pollame e suini

Articolo 29-quinquiesdecies (Ambito di applicazione) — 1. Fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali, il presente titolo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato VIII-bis alla Parte seconda che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato VIII -bis, fermo restando il regime transitorio previsto.

Articolo 29-sexiesdecies (Norme sul cumulo) — 1. Se due o più installazioni che svolgono attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici, giuridici o funzionali, l'autorità competente può considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 29-quinquiesdecies, anche per assicurare che tale assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel presente titolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità competente tiene conto degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come un'unità singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70-ter della direttiva (Ue) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.

Articolo 29-septiesdecies (autorizzazioni e registrazioni) — 1. Una volta decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie applicabili, nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo è gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-quaterdecies, comma 1. Il rispetto della autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione, assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo è conforme alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3).

2. Al fine di garantire l'applicazione del comma 1, le Regioni definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo.

3. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 2, i titoli autorizzativi previsti dalla previgente normativa continuano a costituire titolo ad esercire, anche per nuove installazioni, a condizione che il gestore integri, ove necessario, le informazioni con quelle di cui al comma 5 e assuma l'impegno a gestire l'installazione conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). Il rispetto di tale impegno costituisce una condizione autorizzativa ed è conseguentemente controllato e sanzionato in caso di violazione. Nelle more della definizione delle procedure regionali di cui al comma 2, rimangono, comunque, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis gli allevamenti intensivi di pollame e suini:

a) con più di 40 000 posti per il pollame;

b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg, o;

c) con più di 750 posti per le scrofe;

d) coinsediati e tecnicamente connessi con attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda.".

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo, che includono le pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3) e specificano a livello generale i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi l'attività istruttoria a carico dell'Autorità competente si limita alla sola verifica della conformità dell'istanza ai requisiti vincolanti.

5. Le istanze di registrazione o di autorizzazione comprendono almeno una descrizione dei seguenti elementi:

a) l'installazione e le sue attività, comprese le modalità di stabulazione;

b) i tipi di animali;

c) il coefficiente di densità, in Uba per ettaro, calcolato conformemente all'allegato VIII-bis, alla Parte seconda, se del caso;

d) la capacità ricettiva dell'installazione;

e) le fonti di emissione dell'installazione;

f) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale;

g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle precedenti lettere.

6. Il gestore comunica senza indugio, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 5, all'Autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'Autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni la necessità di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione prima di esercire la modifica.

Articolo 29-duodevicies (Obblighi del gestore) — 1. Costituisce condizione integrante dell'autorizzazione o della registrazione l'obbligo per il gestore di effettuare il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile mediante l'impiego di modelli applicativi software o metodi di calcolo, come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative.

2. Il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati, per un periodo di almeno cinque anni, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.

3. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nell'autorizzazione o nella registrazione in conformità alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3), l'autorità competente assegna al gestore un termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile. In caso di inutile decorso di tale termine si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 2.

4. Il gestore assicura che la gestione del letame, compreso lo spandimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuata conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione europea, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.

Articolo 29-undevicies (Controllo) — 1. L'Autorità competente provvede affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3) secondo quanto previsto dall'articolo 29-duodevicies e dispone specifiche ispezioni, avvalendosi di Snpa e di Snps, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente Titolo.

2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nell'autorizzazione.

3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al comma 2. L'Autorità competente può effettuare tale richiesta anche al fine di verificare il rispetto dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). L'Autorità competente formula comunque tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al comma 2, ove tali dati e informazioni aggiornati non siano già stati acquisiti dall'autorità competente.

Articolo 29-vicies (Inadempienza) — 1. In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente titolo, l'autorità competente diffida il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 29-duodevicies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio.

2. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione, in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di benessere animale, fino al ripristino della conformità.

Articolo 29-vicies semel (Informazione e partecipazione del pubblico) — 1. Le amministrazioni coinvolte garantiscono che al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

a) elaborazione dei requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 4, sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo;

b) rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente Titolo;

c) rilascio di un'autorizzazione aggiornata per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo;

d) definizione della procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottati requisiti generali vincolanti ai sensi dell'articolo 29-septiesdecies, comma 4.

2. Nelle more della definizione di specifiche disposizioni attuative da parte delle singole amministrazioni coinvolte, l'attuazione del comma 1 è garantita tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione dello schema di decisione per un periodo non inferiore a venti giorni, durante il quale il pubblico interessato ha facoltà di partecipare proponendo osservazioni, delle quali si tiene espressamente conto nel provvedimento finale.

3. L'Autorità competente rende disponibili al pubblico, anche attraverso pubblicazione su siti internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:

a) l'autorizzazione o la registrazione;

b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del comma 1 o 2;

c) i requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-septiesdecies applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo;

d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo.

Articolo 29-vicies-bis (Norme operative per condizioni uniformi) — 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le categorie imprenditoriali coinvolte nonché, ove ritenuto opportuno, le principali associazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, coordina la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 -decies della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, ai fini della definizione di norme operative, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3), per condizioni uniformi di gestione degli allevamenti. In coerenza con l'uso delle migliori tecniche disponibili determinate tenendo conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità dell'allevamento, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, tale partecipazione riguarda, in particolare, la raccolta di dati relativi a:

a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure;

b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;

c) le migliori tecniche disponibili individuate, dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);

d) le tecniche emergenti.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste assicura, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, adeguata pubblicità alle norme operative emanate dalla Commissione europea.".

Articolo 23

Modifica della rubrica del Titolo IV della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. La rubrica del Titolo IV della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituita dalla seguente: "Valutazioni e effetti ambientali interregionali e transfrontalieri".

Articolo 24

Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 32-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "un impianto" sono sostituite dalle seguenti: "una installazione per la quale è stata richiesta autorizzazione integrata ambientale" e le parole: "e 29-octies" sono sostituite dalle seguenti: "29-octies e 29-nonies";

2) al terzo periodo, le parole: "l'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "l'installazione" e le parole: "un impianto" sono sostituite dalle seguenti: "un'installazione";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e comunque per non meno di trenta giorni";

c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dei precedenti commi, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, sono tenute consultazioni per garantire che le osservazioni dello Stato che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. L'Autorità competente non può concludere la procedura di autorizzazione senza tenere nel debito conto le eventuali osservazioni formulate, entro il termine fissato per la consultazione del pubblico interessato, dallo Stato che potrebbe subire tali effetti significativi.".

Articolo 25

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "dall'articolo 29-decies" sono sostituite dalle seguenti:

"dagli articoli 29-septies, comma 2-bis, 29-decies, 29-undevicies";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia amministrativa, provvedono con proprio provvedimento ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento, di cui ai decreti emanati ai sensi del comma 3-bis, da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella Regione o Provincia autonoma.".

Articolo 26

Inserimento dell'articolo 33-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

"Articolo 33-bis (Risarcimento in caso di danno alla salute umana) — 1. In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione di condizioni autorizzative da parte di installazioni di cui al Titolo III-bis accertata dall'autorità di controllo individuata ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, o a seguito di altra violazione delle disposizioni di cui ai Titoli III-bis o III-ter della Parte seconda, III-bis della Parte quarta ovvero di cui agli articoli 273 o 275 della Parte quinta del presente decreto, le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell' articolo 2043 del Codice civile.".

Articolo 27

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 34, comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "degli allegati VIII, X e XI e XII" sono sostituite dalle seguenti: "degli allegati VIII, VIII-bis, XI, XII e XII bis".

Articolo 28

Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59," sono sostituite dalle seguenti: "Titolo III-bis e del Titolo III-ter della Parte seconda";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216.".

Articolo 29

Modifiche all'articolo 237-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 237-quater, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:

1) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;

2) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti;".

Articolo 30

Modifiche all'articolo 237-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 237-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le Autorità competenti e favorire l'accesso e la partecipazione del pubblico alle procedure autorizzative, le autorità competenti provvedono ad attuare, entro il 31 dicembre 2035, procedure elettroniche di autorizzazione attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.".

Articolo 31

Modifiche all'articolo 237-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 237-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di Pcdd/F e Pcb diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di Pcdd/F e Pcb diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le Autorità competenti assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente a quanto indicato all'allegato 1 al presente Titolo.".

Articolo 32

Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 16-ter è aggiunto il seguente:

"16-quater. L'autorizzazione può fissare al 1° gennaio 2030 il termine per adeguarsi ai valori limite previsti ai sensi del presente articolo o dell'articolo 29-sexies per l'emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri oppure, se del caso, per il grado di desolforazione, per gli impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o di un microsistema isolato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies-bis), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Fino a tale data sono fissati valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri, e comunque non meno restrittivi di quelli consentiti al 30 maggio 2024 in applicazione del presente decreto. Fino al 1° gennaio 2030 sono comunque prescritti controlli delle emissioni adeguati a garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e sono comunque prescritte tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento, per garantire che l'esenzione non sia concessa per un periodo più lungo del necessario. Le condizioni dell'autorizzazione tengono conto dei contenuti del pertinente piano di conformità definito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e stabiliscono un programma di specifici controlli, i cui esiti sono notificati anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sulla base di tali esiti, il Ministero riferisce alla Commissione europea, alla fine di ogni anno civile, in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni descritte nel piano di conformità, nonché in merito ad ogni eventuale successiva modifica del piano di conformità. Le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte sono messe a disposizione del pubblico conformemente all'articolo 29-quater, comma 13.".

Articolo 33

Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 275, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b) è abrogata.

Articolo 34

Modifiche all'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 298-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "é effettuato conformemente" sono sostituite dalle seguenti: "e il sistema di controllo di qualità del laboratorio che effettua il controllo sono conformi" e dopo la parola: "Cen," la parola: "conformemente" è soppressa.

Articolo 35

Modifiche all'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.4., all'alinea, dopo la parola: "liquefazione" sono inserite le seguenti: "o pirolisi";

b) al punto 2.3.:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;";

2) alla lettera b), le parole: "e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW" sono soppresse;

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;";

c) dopo il punto 2.6. è inserito il seguente:

"2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno.";

d) dopo il punto 3.5. è inserito il seguente:

"3.6 Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco";

e) al punto 4.2., alla lettera a), dopo le parole: "azoto, idrogeno," sono inserite le seguenti: "tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua,";

f) al punto 5.3.:

1) alla lettera a), al numero 1), dopo la parola: "biologico" sono inserite le seguenti: "(come la digestione anaerobica o la co-digestione)";

2) alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: "biologico" sono inserite le seguenti: "(come la digestione anaerobica)";

g) al punto 6.2., le parole: "o tintura" sono sostituite dalle seguenti: "tintura o finitura";

h) al punto 6.5., le parole: "residue di animali" sono sostituite dalle seguenti: "sottoprodotti di origine animale";

i) il punto 6.6. è sostituito dal seguente:

"6.6. elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 Mg al giorno.".

Articolo 36

Inserimento dell'allegato VIII-bis alla Parte seconda

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato VIII alla Parte seconda, è inserito l'allegato VIII -bis di cui all'allegato A al presente decreto.

Articolo 37

Abrogazione dell'allegato X alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'allegato X alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

Articolo 38

Modifiche all'allegato XI alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato XI alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2., dopo la parola: "pericolose" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti";

b) al punto 5., dopo la parola: "tecnico" sono inserite le seguenti: ", compresi gli strumenti digitali,";

c) al punto 9., dopo la parola: "energetica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché riutilizzo e decarbonizzazione, promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile";

d) al punto 10., le parole: "l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi" sono sostituite dalle seguenti: "sia l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente, compresa la biodiversità, sia i rischi correlati";

e) al punto 11., dopo la parola: "ambiente" sono aggiunte le seguenti: "e la salute umana";

f) al punto 12., la parola: "29-tedecies" è sostituita dalla seguente: "29-terdecies".

Articolo 39

Modifiche all'allegato XII-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato XII-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: "Linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Principi e linee guida" e le parole: "da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo";

b) dopo il titolo, sono inseriti i seguenti paragrafi:

"Principi

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, rispettano i seguenti principi:

1. Costi

1.1. I costi di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.

1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.

1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:

a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;

c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.

1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.

1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

2. Benefici ambientali

2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, tenendo conto anche, ove pertinenti, degli effetti incrociati.

2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.

2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.

2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.

2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali

3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e gli eventuali benefici ottenuti grazie a tale rispetto.

3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:

a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;

b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.

4. Linee guida

Al fine di guidare gestori ed Autorità competenti nella corretta applicazione del presente allegato, la Commissione europea provvederà ad emanare specifiche linee guida con atto delegato ai sensi dell'articolo 15 della direttiva Ied.

Nelle more della emanazione di tali linee guida, si fa riferimento a quanto segue.";

c) alla lettera a), dopo le parole "Bat-Ael" sono inserite le seguenti: "e ai Bat-Aepl";

d) alla lettera b), dopo le parole: "Bat-Ael" sono inserite le seguenti: "e ai Bat-Aepl";

e) alla lettera c), dopo le parole: "Bat-Ael" sono inserite le seguenti: "e ai Bat-Aepl";

f) alla lettera e), dopo le parole: "Bat-Ael" sono inserite le seguenti: "e ai Bat-Aepl";

g) alla lettera f), dopo le parole: "Bat-Ael" sono inserite le seguenti: "e ai Bat-Aepl";

h) alla lettera g), dopo le parole: "Bat-Ael" sono inserite le seguenti: "e ai Bat-Aepl";

i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai Bat-Ael e ai Bat-Aepl nel caso in cui i tempi tecnici strettamente necessari a implementare le relative modifiche, individuati considerando il particolare assetto impiantistico, i vincoli determinati dalla collocazione geografica e i tempi amministrativi necessari ad ottenere le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, abbiano durata superiore a quattro anni;".

Articolo 40

Modifiche all'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sezione C., punto 1., secondo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento, sono effettuati conformemente alle norme Cen.";

b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Ciò si applica anche al sistema di assicurazione della qualità del laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi.".

Articolo 41

Modifiche all'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I, punto 4.9., dopo la parola: "informare" sono inserite le seguenti: ", senza indebito ritardo,";

b) alla Parte I, punto 6.1., dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il provvedimento di sospensione è notificato anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a informare immediatamente la Commissione europea delle deroghe concesse, compresi i motivi che le giustificano e le condizioni imposte.";

c) alla Parte II, sezione 8, punto 5., al terzo periodo, dopo la parola: "provvedimenti" sono inserite le seguenti: ", senza indebito ritardo,".

Articolo 42

Modifiche all'allegato IV alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato IV alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte II, lettera nn), la parola: "Allevamenti" è sostituita dalle seguenti: "Escluse le installazioni soggette al Titolo III-ter della Parte seconda, gli allevamenti".

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 43

Disposizioni transitorie e finali anche di natura finanziaria

1. Quanto previsto dal comma 4-quinquies dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat pubblicate dopo il 1° luglio 2026 relative all'attività principale dell'installazione;

b) per le altre installazioni, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat pubblicate dopo il 1° luglio 2026 relative all'attività principale della installazione.

2. Quanto previsto dall'articolo 29-sexies, commi 3-bis, lettere da a) a d), 4-bis, 4-quater, 9-ter, e all'articolo 29-decies, commi 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito delle modifiche introdotte dal presente decreto, si applica alle installazioni che al 4 agosto 2024 svolgevano attività, di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 nella versione vigente a tale data, e a) sono in funzione e detengono un'autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero b) per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro i successivi dodici mesi, da quando l'autorizzazione è riesaminata o aggiornata a norma dell'articolo 29-octies, o a norma dell'articolo 29-nonies, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunque entro il 1° settembre 2036.

3. Quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che al 4 agosto 2024 erano in esercizio autorizzato con autorizzazione integrata ambientale o altro provvedimento conforme ai requisiti della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, a partire da quando l'autorizzazione è riesaminata ai sensi dell'articolo 29-octies del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunque entro il 1° settembre 2036.

4. Fino alla scadenza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, alle installazioni ivi menzionate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 nella versione vigente a tale data.

5. Alle installazioni che alla data del 4 agosto 2024 non rientravano nell'ambito di applicazione del Titolo III -bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione vigente a tale data, e svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda, punto 2.3, lettera a-bis), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, o la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato, come modificato dal presente decreto, e sono in funzione prima del 1° luglio 2026, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2030, ad eccezione delle modifiche introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettere g) e t), del presente decreto.

6. Alle installazioni che alla data del 4 agosto 2024 non rientravano nell'ambito di applicazione del Titolo III -bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione vigente a tale data, e svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b-bis), e punto 3.6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat relative all'attività principale di un'installazione o al più tardi entro il 1° settembre 2034, ad eccezione dell'articolo 29-sexies, commi 4-quinquies e 9-bis.1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo periodo, agli impianti facenti parte di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nella versione vigente al 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni del citato Titolo III-bis, come vigenti a tale data. Alle installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat pubblicate dopo il 1° luglio 2026, relative all'attività principale dell'installazione, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano dalla data di autorizzazione.

7. Alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato VIII-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, e per le quali sono specificate le modalità di calcolo della capacità produttiva in Uba (unità bestiame equivalente), le disposizioni di cui al presente decreto, fatta salva la possibilità per le Regioni e le provincie autonome di calendarizzare in via anticipata le tempistiche di presentazione delle relative istanze, si applicano:

a) quattro anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 -decies, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 Uba;

b) cinque anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui alla lettera a), se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 Uba;

c) sei anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui alla lettera a), per tutte le altre installazioni di cui al citato allegato VIII-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al comma 7, alle installazioni di cui al medesimo comma, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo III-bis della medesima Parte seconda, vigenti a tale data.

9. Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prima del 1° luglio 2026, restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma del medesimo comma 9-bis, come modificato dal presente decreto. Tale valutazione è effettuata nell'ambito dei procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies, al più tardi entro il 1° luglio 2030.

10. Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti già concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 29-sexies, comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano valide per tutto il periodo specificato nella decisione che concede la deroga. Alla scadenza di tale periodo, qualora l'attività ecceda i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, la sperimentazione della tecnica è interrotta.

11. Per le relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non sia stata già prestata la garanzia finanziaria di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore provvede a prestare tale garanzia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Le installazioni già autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che per effetto delle modifiche introdotte agli allegati VIII e VIII-bis della Parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono più soggette agli obblighi di cui al medesimo Titolo III-bis, ovvero agli obblighi di cui al Titolo III-ter della medesima Parte seconda, hanno titolo ad esercire sulla base delle autorizzazioni già rilasciate fino alla data del previsto rinnovo, e comunque fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Fermo quanto previsto dal terzo periodo, fino all'approvazione del primo aggiornamento del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 29-nonies, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono corrisposte le tariffe istruttorie stabilite per le istanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 29-nonies. I decreti di cui all'articolo 33, comma 3-bis e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiornati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more di tale aggiornamento le tariffe istruttorie e quelle relative ai controlli sono incrementate del 20 per cento rispetto a quelle applicabili ai sensi delle norme previgenti.

14. Entro centottanta giorni dall'adozione delle conclusioni sulle Bat pertinenti a ciascuna delle categorie di attività di cui all'allegato VIII della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono disciplinati i criteri e le soglie per individuare i casi di trasformazione industriale profonda ai fini dell'applicazione dell'articolo 29-octies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 44

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

c) l'articolo 28, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) l'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Articolo 45

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 43, comma 13, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2026

Allegato A

"Allegato VIII-bis alla Parte seconda

Attività di cui al Titolo III-ter della Parte seconda

A— Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato se appartengono a una o più delle seguenti categorie di attività.

1. Allevamento di suini che raggiunge 350 o più Uba, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (Ue) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 Uba/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

2. Allevamento esclusivo di galline ovaiole che raggiunge 300 o più Uba, o allevamento di altre categorie di pollame che raggiunge 280 o più Uba. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 Uba e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione (*) per le galline ovaiole.

3. Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che raggiunge 380 o più Uba, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (Ue) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 Uba/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

B— Il livello di Uba raggiunto dalla capacità ricettiva di un'installazione è calcolato utilizzando i seguenti tassi di conversione:

Suini:

Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg ...

0,500

Suinetti ≤ 20 kg ...

0,027

Altri suini ...

0,300

Pollame:

Polli da carne ...

0,007

Galline ovaiole ...

0,014

Tacchini ...

0,030

Anatre ...

0,010

Oche ...

0,020

Struzzi ...

0,350

Altro pollame ...

0,001

(*) Il fattore di ponderazione per le galline ovaiole è stato calcolato dividendo la soglia dell'altro pollame (280 Uba) per la soglia delle galline ovaiole (300 Uba), vale a dire 280/300 = 0,93 (arrotondato).".