Dm Ambiente 5 giugno 2026
Sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/08/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase)
Decreto 5 giugno 2026
(Guri 7 agosto 2026 n. 182)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'articolo 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e che le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica";
Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 3, 9 e 17, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do not significant harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Visto il regolamento (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Riforma 4 "Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" la quale "consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea con le norme Ue in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (Ue) 2018/2001 (direttiva RED II);
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che dispone, all'articolo 23, comma 1, in linea con quanto previsto dalla Riforma 3.2 "Misure per promuovere la competitività dell'idrogeno" della Misura 3 "Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno" della Missione 2 — Componente 2 del Pnrr, che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347, recante "Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde", che individua i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde accede all'agevolazione consistente nella restituzione della quota variabile delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e che, all'articolo 3, introduce la definizione di idrogeno verde;
Vista la delibera Arera 557/2022/R/Eel dell'8 novembre 2022 recante "modalità per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 settembre 2022 in tema di energia elettrica da fonti rinnovabili prelevata da impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde" e il relativo articolo 4, comma 3, che sospende l'efficacia della stessa deliberazione fino alla verifica positiva di compatibilità della misura di agevolazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, recante "Attuazione dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" e dell'Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", della Missione 2, Componente 2 del Pnrr" e, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 2 il quale definisce l'idrogeno rinnovabile;
b) l'articolo 3 il cui primo periodo recita che "Nel caso di estensione dell'incentivo tariffario di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, recante "Attuazione del Pnrr: M2C2 I.1.4 — sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare — produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018", anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il predetto incentivo tariffario è cumulabile nella misura del 100 per cento con le agevolazioni di cui al presente decreto";
Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare:
a) l'articolo 11, comma 2, relativo all'incentivazione in materia di biogas e produzione di biometano, il quale prevede che "Entro il 31 dicembre 2023, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definite le modalità di attuazione del comma 1, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili , ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato";
b) l'articolo 13 che definisce i principi generali di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione settoriali;
c) l'articolo 14 che, al comma 1, ha previsto quanto segue: "Nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 13, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure Pnrr specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici: [...] h) in attuazione delle misure "Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse" e "Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" sono definite modalità per incentivare la realizzazione di infrastrutture di produzione e utilizzazione di idrogeno, modalità per il riconoscimento dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11, comma 2;
d) l'articolo 30 che regola le caratteristiche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile;
e) l'articolo 42 in merito ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
f) l'articolo 46 in materia di garanzie di origine;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante "attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, n. 294, che attua quanto previsto all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, la certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 340 del 15 settembre 2022, recante "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Pnrr";
Visto l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C (2018) 8864 final del 18 dicembre 2018;
Visto l'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di "Fondo IPCEI" e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 e successive modifiche e integrazioni che integra la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ovvero per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai sensi delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (Ue) 2024/1408 della Commissione del 14 marzo 2024;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Visti l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;
Vista la comunicazione Com (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una strategia europea per l'idrogeno climaticamente neutra", che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno rinnovabile nel tessuto produttivo europeo;
Visti gli obiettivi fissati nell'ambito del cosiddetto pacchetto Fit for 55% e, in particolare:
a) la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (Ue) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/Ce per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che ha introdotto obblighi specifici di impiego di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria e nel settore dei trasporti;
b) il regolamento (Ue) 2023/ 1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo che ha introdotto, tra l'altro, limiti dell'intensità dei gas a effetto serra per il tramite di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;
c) il regolamento (Ue) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEu Aviation) che ha introdotto obblighi specifici per i fornitori di carburante per l'aviazione di una quota minima di carburante sostenibile per l'aviazione, compresa una quota minima di carburante sintetico;
Vista la direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/Ce, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (Ue) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di attuazione delle direttive (Ue) 2018/410, (Ue) 2023/958 e (Ue) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/Ce che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (Ue) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;
Vista la direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
Visto il regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
Visti gli obiettivi di consumo di idrogeno rinnovabile, come previsti nell'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) 2030, trasmesso alla Commissione nel luglio 2024, e di seguito indicati:
a) settore industria: 330 ktep, ovvero 0,115 Mton di idrogeno rinnovabile al 2030;
b) settore trasporti: 391 ktep, ovvero 0,137 Mton di idrogeno rinnovabile al 2030, di cui aviazione e navigazione 36 ktep, ovvero 0,013 Mton di idrogeno rinnovabile;
Viste altresì le politiche di promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile indicate nell'aggiornamento del Pniec e, in particolare, la proposta della misura "Incentivi alla produzione finalizzata all'uso di idrogeno" e la previsione del crescente il ruolo dell'idrogeno di origine biologica nel raggiungimento della decarbonizzazione;
Visto il regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e successive modifiche e integrazioni;
Considerati gli elevanti costi di funzionamento connessi ai consumi energetici per il funzionamento degli elettrolizzatori;
Considerato che con il citato Investimento 3.1 della M2C2 del Pnrr sono state riconosciuti incentivi a copertura dei costi di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
Considerato che l'idrogeno prodotto da biomasse "non è considerato carburante rinnovabile di origine non biologica, ma è contemplato dalla direttiva sull'energia da fonti rinnovabili alla definizione di "combustibili da biomassa", come ha chiarito la Commissione europea con le domande e risposte del 13 febbraio 2023 sugli Atti delegati dell'Ue sull'idrogeno rinnovabile, e che il considerando (13) della direttiva (Ue) 2024/1788 ha ulteriormente precisato, in modo più specifico, che "L'idrogeno rinnovabile prodotto da energia da biomassa rientra nella definizione di "biogas" ai sensi della direttiva (Ue) 2018/2001";
Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione di quanto di seguito indicato:
a) gli obiettivi del Pniec sono specifici per l'idrogeno rinnovabile;
b) l'idrogeno di origine biologica prodotto sul territorio nazionale può assumere un ruolo determinante nella decarbonizzazione dei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti;
c) è opportuno che l'ambito di applicazione del presente decreto sia prevalentemente dedicato alla promozione dell'idrogeno rinnovabile e di origine biologica sul territorio nazionale, rimandando ad altri strumenti la promozione della produzione di altri gas rinnovabile o la loro importazione;
d) è opportuno che le agevolazioni riconosciute dal presente decreto siano finalizzate prevalentemente all'utilizzo dell'idrogeno nei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti, stante l'elevato costo connesso alla produzione dell'idrogeno stesso;
e) è opportuno che le agevolazioni riconosciute dal presente decreto garantiscano un'adeguata copertura dei costi di investimento e di funzionamento per la produzione di idrogeno, tenendo opportunamente conto degli incentivi già riconosciuti per i progetti idrogeno, di cui al citato Investimento 3.1 della M2C2 del Pnrr o per i quali è stato attivato il Fondo Ipcei, di cui articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Ritenuto opportuno fornire un quadro di rifermento normativo nazionale in materia di idrogeno univoco e chiaro, armonizzando le definizioni di idrogeno rinnovabile e idrogeno verde con quanto previsto dal citato regolamento delegato (Ue) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 e successive modifiche e integrazioni e definendo un unico meccanismo incentivante per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile;
Ritenuto pertanto di dover procedere con il presente decreto a modificare:
a) l'articolo 3 del decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347;
b) l'articolo 2 del decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463;
c) l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;
Ritenuto altresì opportuno prevedere procedure coordinate per il riconoscimento e l'erogazione dell'aiuto, di cui al presente decreto, e dell'agevolazione, di cui al decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347;
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal gestore dei servizi energetici Gse Spa per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno;
Considerato che il Gse ha per oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico e, in particolare, opera a favore della promozione della sostenibilità ambientale e in particolare, in materia di promozione delle fonti rinnovabili elettriche e termiche, dell'integrazione delle fonti rinnovabili nei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, comprese le attività di carattere regolamentare, di monitoraggio e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti;
Considerato che la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) 557/2022/R/Eel dell'8 novembre 2022, definisce le modalità per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 347 del 21 settembre 2022, in tema di energia elettrica da fonti rinnovabili prelevata da impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde;
Considerato che il Gse è stato individuato quale soggetto gestore del meccanismo previsto per l'accesso alla misura di esonero dagli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 347 del 21 settembre 2022, ai sensi della deliberazione Arera 557/2022/R/eel;
Visto il regolamento (Ue) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 80/01) del 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022";
Considerato che la comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022", prevede la possibilità di valutare aiuti a favore della produzione di idrogeno rinnovabile nell'ambito della Sezione n. 4.1 "Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica";
Considerata la definizione di "avvio dei lavori", contenuta nella comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), ossia: "il primo fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature o ad avviare i lavori di costruzione) che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito";
Considerato che il punto 31 della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), individua i casi eccezionali per i quali l'aiuto può comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto;
Considerato, ai fini dell'applicabilità del punto 31, lettera b, della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), che le seguenti informative sono state rese accessibili su sito web pubblico ed in particolare che:
a) in data 18 gennaio 2024, sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica (Mase) è stata pubblicata una comunicazione con la quale il Ministero ha indicato l'intenzione di istituire, subordinatamente all'approvazione della Commissione europea, una misura di aiuto per incentivare la produzione di idrogeno rinnovabile e ha dato avvio alla relativa consultazione pubblica, specificando tipologia dei progetti e previsioni temporali;
b) in data 1° luglio 2024, è stato trasmesso alla Commissione europea e pubblicato sul sito istituzione del Mase il testo definitivo del Piano nazionale integrato energia e clima, nel quale sono state rese pubbliche ulteriori evidenze sul decreto ministeriale con cui il Ministero intende istituire un meccanismo di aiuto per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, già previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) in data 1° luglio 2024, il Mase ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una comunicazione per fornire chiarimenti ai soggetti attuatori dei due investimenti che finanziano progetti per la produzione e l'utilizzo di idrogeno rinnovabile, di cui alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) del Pnrr, I.3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse" e I.3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", e rappresentare la possibilità di avviare i lavori dei progetti ammessi ai predetti investimenti, senza che tale avvio pregiudichi l'ammissibilità al riconoscimento dell'incentivo di cui al presente decreto, se, prima dell'avvio dei lavori, essi informano la Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Mase, secondo quanto previsto dal summenzionato punto 31, lettera b, della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), nelle modalità descritte nella stessa nota di chiarimento pubblicata;
Vista la decisione della Commissione europea C(2026) 2050 final del 30 marzo 2026 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Decreta:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, è finalizzato a sostenere la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), destinata all'utilizzo nel settore dei trasporti e nei settori industriali, in linea con gli obiettivi del Pniec, mediante il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc).
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti:
a) "idrogeno di origine rinnovabile": idrogeno di cui alle lettere h), i), j) del presente comma, cui è applicato il contributo;
b) "producibilità oraria di idrogeno": la capacità nominale oraria di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, espressa in kg/h, come risultante dal valore di targa dell'impianto;
c) "producibilità annua di idrogeno": produzione annua di idrogeno di origine rinnovabile, espressa in kg/anno, determinata in relazione al periodo di funzionamento dello stesso impianto;
d) "data di entrata in esercizio": data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto;
e) "data di entrata in esercizio commerciale": data, comunicata dal produttore al Gse, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante il riconoscimento del contributo;
f) "garanzia d'origine" o "GO": documento elettronico che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;
g) "idrogeno grigio": idrogeno prodotto a partire da fonti fossili;
h) "idrogeno rinnovabile": idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile, in conformità con le metodologie stabilite per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nella direttiva (Ue) 2018/2001 e successive modifiche e integrazioni, e che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2 eq/MJ;
i) "idrogeno verde": idrogeno rinnovabile che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2 eq/MJ, ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2 eq/tH2 ;
j) "bioidrogeno": idrogeno di origine biologica ottenuto da fonti biogeniche, quali bioliquidi, biomasse solide, biogas e biometano, attraverso processi biologici, termochimici e bio-termochimici, prodotto in conformità con i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche e integrazioni;
k) "impianto di produzione di idrogeno": impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), punto 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;
l) "Ministero" ovvero "Mase": il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
m) "periodo di avviamento e collaudo": periodo ricompreso tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, non superiore a quello definito dal Gse nelle regole operative;
n) "potenza nominale di elettrolisi o di impianti elettrolitici": somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli elettrolizzatori dell'impianto di produzione di idrogeno;
o) "potenza nominale di impianti non elettrolitici": somma delle potenze nominali dell'impianto di produzione di bioidrogeno;
p) "settori d'uso": i settori industriali e il settore dei trasporti;
q) "settori industriali": settori ricadenti nella sezione C (attività manifatturiere) della classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 2, di cui al regolamento (Ce) n. 1893/2006 (come modificato dal regolamento delegato (Ue) n. 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022);
r) "combustibile controfattuale": combustibile sostituito dall'idrogeno di origine rinnovabile nel settore d'uso, ossia gas naturale o idrogeno grigio nei settori industriali e diesel per gli usi diretti nel settore trasporti;
s) "prezzo del combustibile controfattuale": prezzo del combustibile controfattuale, espresso in €/kg, riferito allo specifico settore d'uso;
t) "Eu Ets": sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023;
u) "prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile": valore, espresso in €/kg, funzione di un paniere di grandezze di riferimento e determinato secondo la formula di cui all'allegato A;
v) "soggetto richiedente": il soggetto che richiede l'accesso al contributo, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
w) "prezzo di aggiudicazione" (Pagg): prezzo determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal soggetto richiedente al prezzo di esercizio superiore e relativo ad un'offerta accettata, in esito all'applicazione dei criteri di selezione di cui all'articolo 6, comma 1;
x) "soggetto beneficiario": il soggetto richiedente cui è riconosciuto il contributo e che sottoscrive il contratto con il Gse;
y) "prezzo di esercizio": prezzo, di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente decreto;
z) "prezzo di esercizio superiore": valore, di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente decreto, necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive, oggetto del presente decreto, in caso di condizioni di costo particolarmente elevate; esso costituisce la base d'asta nell'ambito delle suddette procedure competitive;
aa) "prezzo di esercizio inferiore": valore, di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente decreto, necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive, oggetto del presente decreto, in caso di condizioni di costo particolarmente basse;
bb) "prezzo netto" (Pnetto): prezzo risultante dalla somma del prezzo di aggiudicazione e del correttivo, ove riconosciuto, di cui alla successiva lettera gg), al netto di eventuali riduzioni specifiche, come calcolato secondo la formula di cui all'allegato A ed espresso in €/kg;
cc) "contributo": contributo, espresso in €/kg, pari alla differenza tra il prezzo netto ed il prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile;
dd) "agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022": l'agevolazione sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347;
ee) "procedura competitiva": la procedura selettiva tramite gara fra i soggetti richiedenti che è finalizzata all'affidamento del contratto di cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 5 e delle disposizioni contenute nelle regole operative;
ff) "integrazione del prezzo di esercizio" (Dp): valore, espresso in €/kg, di cui alla tabella 1.bis dell'allegato A, necessario ad integrare il prezzo di esercizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera y, nel caso in cui la produzione di idrogeno di origine rinnovabile sia destinata all'uso diretto nel settore trasporti, alle condizioni definite nelle regole operative;
gg) "correttivo" (K): correttivo al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, destinata all'uso diretto nel settore trasporti, riconosciuto, ove ne ricorrano le condizioni, ai beneficiari che ne fanno richiesta in aggiunta al prezzo di aggiudicazione stesso; il correttivo è calcolato secondo la formula di cui all'allegato A ed espresso in €/kg;
hh) "prezzo risultante": somma del prezzo di aggiudicazione e del correttivo, ove riconosciuto, di cui alla precedente lettera gg);
ii) "combustibili rinnovabili di origine non biologica" o "Rfnbo": Renewable Fuels of Non-Biological Origin, combustibili il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, come definiti alla lettera ll) dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 3
Soggetti beneficiari del contributo
1. Il contributo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), è riconosciuto per gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile inseriti in posizione utile nelle graduatorie, di cui all'articolo 6.
2. Non è consentito l'accesso al contributo:
a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) ai soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui dall'articolo 94 all'articolo 98, del decreto legislativo n. 36/2023;
c) alle imprese che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001;
d) alle imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della istanza di partecipazione, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della istanza di partecipazione, un decreto di estinzione dei reati;
e) alle imprese nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.
3. Per l'impresa o il soggetto pubblico nei confronti del quale pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti dell'impresa o del soggetto pubblico medesimi, l'accesso al contributo è sospeso finché tale impresa o soggetto pubblico non abbia rimborsato o versato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
4. I Tso (transmission system operator), gestori dei sistemi di trasporto per la trasmissione dell'energia elettrica o del gas, possono partecipare al meccanismo di supporto, di cui al presente decreto, nei limiti consentiti dalle norme sull'unbundling.
Articolo 4
Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive
1. I soggetti richiedenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), accedono alle procedure competitive se sono in possesso, ove previsto, del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), di origine rinnovabile ovvero se hanno avviato il processo per l'ottenimento del titolo autorizzativo. Nei casi di cui sopra, il titolo autorizzativo deve in ogni caso essere conseguito entro i diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza del riconoscimento del contributo ed il trattenimento della cauzione definitiva.
2. Il soggetto richiedente è in possesso di adeguata capacità finanziaria ed economica certificata da una dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che tiene conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dalle agevolazioni.
3. Nel caso di impianto di produzione di idrogeno che preleva energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto richiedente è in possesso della richiesta al gestore di rete competente per l'ottenimento del preventivo di allacciamento o adeguamento del punto di connessione alla rete elettrica.
4. La produzione attesa annua di idrogeno di origine rinnovabile è destinata prevalentemente ad un uso diretto nei settori d'uso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p). L'immissione dell'idrogeno prodotto in gasdotti hydrogen-ready ed il successivo consumo di idrogeno prelevato da gasdotti hydrogen-ready è considerato quale uso diretto. Nelle regole operative sono definite modalità e condizioni tecniche secondo le quali può essere richiesto il riconoscimento del correttivo al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile per uso diretto nel settore trasporti.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, di cui al comma 1, se il bioidrogeno è destinato al settore dei trasporti, esso è prodotto a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021 e deve conseguire una riduzione di almeno il 70% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa, se il bioidrogeno è destinato ai settori industriali, deve conseguire una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.
6. Nel caso di approvvigionamento di energia elettrica tramite accordi di compravendita, il soggetto richiedente si impegna a concludere uno o più contratti di approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile a termine, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, da presentare, nel caso di aggiudicazione del contributo, prima della sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo quanto indicato nelle regole operative.
7. L'accesso al contributo non è consentito agli impianti che prevedono l'impiego in ambito industriale dell'idrogeno di origine rinnovabile per scopi termici nei processi a bassa entalpia e per la produzione prevalente di energia elettrica, secondo le modalità previste dalle regole operative, nonché agli impianti che hanno avviato i lavori di realizzazione prima della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, di cui all'articolo 5, commi 11 e 12, ai sensi della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
8. La sussistenza dei requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 5, è verificata applicando la metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e il relativo combustibile fossile di riferimento di cui rispettivamente agli allegati VI e VII al decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, nei limiti stabiliti dall'articolo 42, comma 16, del medesimo decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili.
9. Il rispetto delle soglie di riduzione emissiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), per l'idrogeno rinnovabile, e lettera i), per l'idrogeno verde, nonché delle altre condizioni stabilite dal regolamento delegato (Ue) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni, avviene secondo quanto disciplinato all'articolo 18 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024.
10. Se l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile o di idrogeno verde, che accede al meccanismo di supporto del presente decreto, produce anche idrogeno che non è classificabile come combustibile rinnovabile di origine non biologica (Rfnbo), le quantità di idrogeno non Rfnbo non riceveranno il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc); l'ammontare totale dell'idrogeno prodotto dalla capacità di elettrolisi, la quale accede al meccanismo di supporto, comprensivo delle quantità di idrogeno prodotto non classificabile come Rfnbo, deve soddisfare il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2 eq/MJ, secondo quanto dettagliato nelle regole operative.
Articolo 5
Procedure competitive per l'accesso al contributo
1. L'accesso al contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, in cui sono messi a disposizione, periodicamente, contributi limitati a predefiniti contingenti di producibilità annua di idrogeno di origine rinnovabile, come definiti al comma 4.
2. Il totale dei contingenti di producibilità annua di idrogeno di origine rinnovabile complessivamente disponibile nel periodo 2026-2029 nelle procedure competitive è pari a 200.000 ton/anno.
3. Per le procedure svolte nel 2026 i valori dei prezzi di esercizio, dei prezzi di esercizio superiori, dei prezzi di esercizio inferiori e delle integrazioni dei prezzi di esercizio sono quelli indicati nell'allegato A. Fatte salve le modalità di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 15, comma 4, i suddetti valori sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gse sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, tenendo conto dell'inflazione registrata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, con il supporto tecnico del Gse, definisce con proprio decreto, tenendo conto delle valutazioni di cui al successivo comma 6:
a) la progressione temporale dei contingenti di producibilità obiettivo, messa a disposizione durante il periodo di vigenza del presente decreto, articolata per tecnologia impiantistica, e per fasce di potenza nominale, considerando anche l'evoluzione degli obiettivi nazionali ed europei; i contingenti tengono altresì conto di quanto previsto dall'articolo 9;
b) la metodologia di calcolo del valore minimo e massimo dei contingenti di producibilità, di cui all'allegato B del presente decreto;
c) le modalità per la stima previsionale del potenziale di partecipazione alle procedure competitive, secondo quanto riportato nell'allegato C, al fine di concorre alla definizione dei suddetti contingenti di producibilità, nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive.
5. Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal Gse, secondo le indicazioni riportate all'allegato B al presente decreto e sulla base delle analisi di cui al comma 6.
6. Al fine di garantire la disponibilità di idrogeno di origine rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema al minor costo per il consumatore finale, il Ministero, nella definizione dei contingenti, di cui al comma 4, tiene conto delle valutazioni elaborate dal Gse sulla base:
a) dell'evoluzione attesa della domanda di idrogeno, anche considerando la Strategia nazionale, e gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;
b) dello sviluppo atteso della produzione di idrogeno di origine rinnovabile;
c) della stima previsionale del potenziale di partecipazione alle procedure competitive, di cui al precedente comma 4, lettera c;
d) dei tempi di realizzazione e della vita utile degli impianti;
e) delle dinamiche attese dei costi delle diverse tecnologie di produzione di idrogeno;
f) di eventuali misure adottate a livello comunitario per rafforzare l'utilizzo di prodotti tecnologici a zero emissioni di carbonio nell'Unione europea.
7. Il Ministero aggiorna con cadenza almeno biennale, anche in considerazione dei dati forniti periodicamente dal Gse, le disposizioni di cui al comma 4. In fase di aggiornamento, tenendo conto del monitoraggio dei dati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali sul consumo di idrogeno, contenuti nel Pniec, e del tasso di realizzazione delle iniziative, come specificato nell'articolo 15, il Ministero può prevedere di articolare i contingenti di producibilità, messi a disposizione per le procedure competitive, anche rispetto ai settori d'uso, industriali e trasporti, a condizione che si possa ragionevolmente prevedere un'effettiva concorrenza per ognuno dei gruppi della nuova articolazione sulla base di una preventiva ricognizione, condotta dal Gse, dei progetti ammissibili che hanno ricevuto i necessari permessi per la produzione di idrogeno rinnovabile o che sono in corso di autorizzazione o sulla base dei risultati dell'attività di raccolta di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura competitiva, condotta non più di sei mesi prima della pubblicazione del bando; tali eventuali modifiche si applicano alle procedure bandite successivamente all'adozione delle modifiche stesse.
8. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, comma 4, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può essere aggiornato il contingente di cui al comma 2.
9. Il Gse pubblica i bandi relativi alle procedure competitive di cui al comma 1, a partire dal 2026 e fino al 2029, adottando almeno una procedura per semestre.
10. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
11. Nell'ambito di ciascuna procedura competitiva è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di partecipazione.
12. Le istanze di partecipazione di cui al comma 11, nelle quali si riportano il nome del richiedente e una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione, sono inviate dai soggetti richiedenti al Gse, tramite il sito istituzionale www.gse.it, allegando la documentazione indicata nelle regole operative, comprendente tra l'altro:
a) l'offerta di riduzione percentuale rispetto al prezzo di esercizio superiore;
b) la presunta data di entrata in esercizio dell'impianto;
c) la producibilità annua e la producibilità oraria di idrogeno di origine rinnovabile relative all'offerta;
d) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;
e) una cauzione provvisoria, nella misura del 50% della cauzione definitiva, secondo le modalità e le tempistiche definite all'interno delle regole operative;
f) l'eventuale richiesta di abilitazione all'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione, di cui all'articolo 8, comma 4;
g) l'eventuale richiesta di abilitazione al riconoscimento del correttivo al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, destinata all'uso diretto nel settore trasporti;
h) l'entità degli aiuti già ricevuti per il progetto rispetto ad altre misure di aiuto.
13. Il Gse, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell'istanza di partecipazione, comunicandone l'esito al soggetto richiedente e, successivamente alla chiusura della procedura, conclude la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 entro il termine per la pubblicazione della graduatoria.
14. Il Gse pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei progetti ammessi con l'indicazione dei criteri applicati ai sensi dell'articolo 6, entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura della presentazione delle istanze di partecipazione.
15. Le modalità di svolgimento delle procedure competitive e la documentazione da trasmettere sono disciplinate nelle regole operative.
16. I contingenti di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile non assegnati vengono riallocati nella prima asta successiva, secondo modalità descritte nelle regole operative di cui all'articolo 10.
17. Le richieste di accesso al contributo, di cui al presente decreto, saranno sospese, secondo modalità definite nelle regole operative, quando il costo indicativo medio annuo, riferito nel complesso al meccanismo di supporto e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), raggiunge il valore limite di quattrocento milioni di euro l'anno (400.000.000 €/a);
18. Al verificarsi della condizione di cui al comma 17, il Gse ne dà comunicazione agli operatori attraverso il proprio sito internet secondo modalità definite nelle regole operative.
Articolo 6
Criteri di selezione dei progetti
1. In esito ad ogni procedura competitiva, ai fini della formazione delle graduatorie, si procede come stabilito a seguire:
a) Il Gse procede in primo luogo, a trasformare in prezzi le offerte ricevute (con l'indicazione della riduzione percentuale rispetto al prezzo di esercizio superiore) e quindi ad ordinare i prezzi, così ottenuti, in senso crescente;
b) Il Gse individua l'ultima offerta accettata, risultante in posizione utile, caratterizzata da un valore di prezzo, corrispondente al valore che caratterizza la curva di domanda, definita ai sensi dell'articolo 5, comma 5, in corrispondenza di quantità determinate dalla somma delle offerte accettate, non superiori a quella dell'ultima offerta accettata. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata. Nel caso in cui il contingente disponibile per l'ultima offerta accettata sia minore della producibilità annua, di cui all'articolo 5, comma 12, lettera c), dichiarata con la relativa istanza, viene ammesso al riconoscimento del contributo il valore di producibilità annua comunicato con detta offerta, comunque nei limiti determinati dal contingente di producibilità massimo, di cui al punto D dell'allegato B;
c) Il Gse verifica, al fine di garantire un'adeguata competitività delle procedure, che ci sia almeno un'offerta non collocata in posizione utile nella graduatoria e che la producibilità annua delle offerte, non in posizione utile, sia almeno pari al 5% della producibilità annua delle offerte valide ricevute; qualora tali condizioni non siano congiuntamente verificate, in deroga a quanto previsto al precedente punto b), il Gse procede ad escludere ulteriori offerte, a partire da quelle con prezzo maggiore, fintanto che le suddette condizioni non siano entrambe verificate. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore a quello dell'ultima offerta esclusa;
d) Il Gse trasforma il prezzo di ogni singola offerta accettata in prezzo di aggiudicazione.
2. Nel caso di superamento del contingente di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile messo a disposizione per la singola procedura competitiva, il Gse applica, a parità di ribasso percentuale offerto, quale criterio di priorità, l'antecedenza della data di presentazione dell'istanza di partecipazione.
3. La graduatoria è pubblicata dal Gse sul proprio sito internet con l'indicazione dei criteri applicati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. L'inserimento in posizione utile del progetto dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile nelle graduatorie costituisce impegno del Ministero al riconoscimento del contributo al soggetto beneficiario.
Articolo 7
Adempimenti successivi all'aggiudicazione del contributo
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Gse restituisce ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria di cui all'articolo 5, comma 12, lettera e).
2. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il soggetto beneficiario è tenuto a costituire a favore del Gse la cauzione definitiva a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, secondo i tempi e le modalità definite dalle regole operative.
La cauzione definitiva è presentata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata annuale rinnovabile, rilasciata da istituto di credito o impresa di assicurazione o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente, per un importo pari al 5% del costo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, determinato in relazione ai costi standard riportati nella tabella 2, dell'allegato A.
3. I soggetti beneficiari inseriti in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a:
a) rispettare le condizioni di cui al regolamento delegato (Ue) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni, anche attraverso il certificato di conformità di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento;
b) garantire che la data di entrata in esercizio commerciale sia ricompresa nei trentasei mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria. I termini di cui al primo periodo sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti. Nell'ambito delle regole operative sono definite le condizioni di decurtazione della tariffa in caso di ulteriori ritardi, nonché le eventuali condizioni di revoca;
c) comunicare al Gse la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti, realizzati coerentemente alla documentazione di cui all'articolo 5, comma 12, secondo criteri, modalità e tempistiche definiti nelle regole operative. La mancata comunicazione entro i termini di cui al primo periodo comporta la perdita del diritto al riconoscimento del contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva. La comunicazione può avvenire a discrezione del soggetto beneficiario anche al termine di un periodo di avviamento e collaudo dalla durata massima di sei mesi dalla data di entrata in esercizio;
d) non trasferire a terzi, prima della data di entrata in esercizio commerciale e della stipula del contratto di cui all'articolo 8 con il Gse, la titolarità dell'impianto posto in posizione utile nella graduatoria;
e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Gse, ai sensi degli articoli 13 e 15;
f) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità, unitamente ai relativi atti connessi, anche ai fini dei controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Gse;
g) informare il Gse circa eventuali procedimenti giudiziari che dovessero interessare la realizzazione del progetto;
h) comunicare al Gse circa eventuali irregolarità, frodi, casi di corruzione e conflitti di interesse riscontrati, nonché casi di doppio finanziamento accertate dalle autorità di competenza;
i) inviare la documentazione necessaria per l'accesso ai benefici, nelle modalità indicate nelle regole operative.
Articolo 8
Modalità di erogazione del contributo e rinuncia
1. Il Gse, previa sottoscrizione del contratto con il soggetto beneficiario, riconosce il contributo, sulla base del valore minore tra la quantità di idrogeno di origine rinnovabile, prodotta dall'impianto del soggetto beneficiario, e la relativa quantità di idrogeno consumata nei settori d'uso. Le quantità annue di idrogeno di origine rinnovabile, prodotte dall'impianto del soggetto beneficiario e consumate nei settori d'uso, alle quali è riconosciuto il contributo, non possono superare la producibilità annua associata all'offerta, come comunicata con l'istanza per la partecipazione alla procedura competitiva, di cui all'articolo 5, comma 12, lettera c). Ai fini della determinazione del contributo, come calcolato nell'allegato A, in esito alla richiesta dei beneficiari, al prezzo di aggiudicazione è aggiunto il correttivo per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile per uso diretto nel settore trasporti, ove ne ricorrano le condizioni, secondo quanto stabilito nelle regole operative.
2. Le quantità di idrogeno di origine rinnovabile di cui al comma 1 è determinata sulla base dei dati di misura dell'idrogeno prodotto, come rilevati e trasmessi al Gse dal soggetto richiedente, secondo le modalità stabilite nell'ambito delle regole operative, che prevedono altresì la possibilità di accesso ai misuratori da parte del Gse e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato Ue 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni. Il soggetto richiedente è altresì responsabile della rilevazione e della trasmissione al Gse dei dati di misura dell'idrogeno consumato, di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite nell'ambito delle regole operative.
3. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal Gse in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto dell'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto.
4. Nel caso dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto attraverso processi elettrolitici, a partire dalla data di decorrenza dell'entrata in esercizio commerciale, se richiesto dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza di ammissione, il Gse aggiorna il prezzo di aggiudicazione nell'arco della durata del contratto di incentivazione, a partire dal decimo anno, secondo criteri definiti nell'allegato A e modalità operative dettagliate nelle regole operative di cui all'articolo 10, sulla base dell'indicizzazione del prezzo dell'energia elettrica rispetto al prezzo medio di mercato (Mgp) dell'energia elettrica prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto.
5. Il contributo è riconosciuto mensilmente, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) e, successivamente, per un periodo pari a quindici anni secondo le modalità di seguito indicate:
a) qualora il contributo sia positivo, il Gse procede alla relativa erogazione;
b) qualora il contributo sia negativo, il Gse provvede a richiedere al soggetto beneficiario gli importi corrispondenti, per la sola quota di idrogeno non auto-consumata.
6. I soggetti beneficiari possono comunicare al Gse la rinuncia alla realizzazione dell'intervento secondo le modalità definite nelle regole operative e secondo quanto di seguito indicato:
a) nel caso in cui sia comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Gse escute il 15% della cauzione definitiva;
b) nel caso in cui sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Gse escute il 25% della cauzione definitiva;
c) nel caso in cui sia comunicata oltre i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Gse escute il 40% della cauzione definitiva ed è disposta la decadenza dal diritto d'accesso alle agevolazioni.
Articolo 9
Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati membri
1. Gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali l'Unione europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di idrogeno in Italia, possono partecipare alle procedure competitive, di cui al presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) esiste un accordo con lo Stato membro, o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto di produzione di idrogeno, redatto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che stabilisce un sistema di reciprocità;
b) gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto.
2. Per gli impianti di cui al comma 1, i contingenti di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile annualmente resi disponibili nelle procedure competitive sono determinati nelle regole operative.
3. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Gse verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e, in caso di esito positivo, provvede alla pubblicazione dei contingenti disponibili per gli impianti di cui al presente articolo.
Articolo 10
Compiti del Gse e dell'Autorità
1. Sono in capo al Gse le attività di gestione del meccanismo di supporto di cui al presente decreto, ivi inclusa la valutazione delle istanze di partecipazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, le attività di controllo, ispezione e monitoraggio.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Gse, sono approvate con decreto del Ministero le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.
3. Le regole operative di cui al comma 2 definiscono, tra le altre cose:
a) le modalità di verifica di non impiego dell'idrogeno di origine rinnovabile nell'industria per scopi termici nei processi a bassa entalpia e per la produzione prevalente di energia elettrica, di cui all'articolo 4, comma 7;
b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso alle agevolazioni, in modo tale che il soggetto richiedente sia informato adeguatamente degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) la procedura e la documentazione da inviare per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto, ivi incluso il bilancio energetico per la quantificazione dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto;
d) le modalità di calcolo del costo indicativo medio annuo riferito nel complesso al meccanismo di supporto, oggetto del presente decreto; il costo indicativo medio annuo è pubblicato dal Gse sul proprio sito, con aggiornamenti semestrali;
e) le modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
f) le modalità con le quali viene riallocato il contingente di producibilità annua eventualmente non assegnato;
g) le modalità di misurazione e rendicontazione della quantità di bioidrogeno prodotto nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2024 che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili;
h) il format di contratto tra il Gse e il soggetto beneficiario, secondo quanto indicato all'articolo 8;
i) gli strumenti di rilevazione e le modalità di determinazione del prezzo del combustibile controfattuale e del prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile, secondo quanto indicato nell'allegato A;
j) le modalità di determinazione del contributo e del prezzo netto, secondo quanto indicato nell'allegato A;
k) le modalità di erogazione del contributo;
l) le modalità di attuazione delle attività di verifica e controllo di cui all'articolo 13, nonché le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 15;
m) le modalità di verifica delle condizioni di cui regolamento delegato (Ue) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni;
n) le tempistiche e le modalità con le quali il Gse provvede all'acquisizione delle misure dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto e dell'idrogeno consumato nei settori d'uso;
o) le modalità e le condizioni tecniche per il riconoscimento, ai beneficiari che ne hanno fanno richiesta, del correttivo al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, destinata all'uso diretto nel settore trasporti;
p) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso e per il calcolo del contributo;
q) le condizioni che determinano l'esclusione dalla graduatoria e il conseguente scorrimento;
r) le modalità di aggiornamento del prezzo di aggiudicazione nell'arco della durata del contratto di incentivazione sulla base dell'indicizzazione del prezzo medio di mercato (MGP) dell'energia elettrica prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto;
4. Gli importi riconosciuti dal Gse per l'erogazione del contributo sono dovuti, al medesimo Gse, a valere sulla componente tariffaria "RE/REt" del gas naturale e secondo modalità definite dall'Arera entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli oneri sostenuti dal Gse per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei beneficiari delle medesime attività, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. In linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del regolamento delegato (Ue) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni, è dato mandato ad Arera di definire e introdurre eventuali criteri aggiuntivi riguardanti l'ubicazione degli elettrolizzatori e dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
7. Il Gse fornisce al Ministero il supporto tecnico e gli elementi di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 6, per la definizione del decreto di cui all'articolo 5, comma 4 e l'aggiornamento delle relative disposizioni, di cui all'articolo 5 comma 7.
Articolo 11
Cumulabilità
1. Nel rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 per le medesime voci di costi ammissibili, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile, il contributo di cui al presente decreto non è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, ad esclusione:
a) delle agevolazioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto;
b) dell'agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e dall'articolo 16 del presente decreto;
c) delle agevolazioni a sostegno di progetti idrogeno, per cui è stato attivato il Fondo IPCEI, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile;
d) di altre eventuali agevolazioni a copertura dei soli costi di investimento, diverse da quelle di cui alla lettera a).
2. Nei casi di cui al comma 1, la somma del prezzo di aggiudicazione e dell'eventuale correttivo, ove riconosciuto, è ridotta secondo le modalità di calcolo del prezzo netto di cui all'allegato A.
3. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), c) e d), che si trovano nella necessità di avviare i lavori per i relativi progetti, prima di presentare l'istanza di partecipazione alle procedure competitive, di cui all'articolo 5, commi 11 e 12, accedono al contributo, se, prima dell'avvio dei lavori, essendo stata resa pubblica l'intenzione del Ministero di istituire una misura di aiuto per incentivare la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, informano il Ministero che l'istituzione della suddetta misura di aiuto è stata considerata una condizione necessaria per le decisioni di investimento adottate, secondo quanto previsto dal punto 31, lettera b, della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01).
Articolo 12
Modalità di gestione dell'idrogeno destinato all'utilizzo nel settore dei trasporti e nei settori industriali
1. L'annullamento delle garanzie di origine certifica la destinazione dell'idrogeno di origine rinnovabile nei consumi finali nell'ambito dei settori d'uso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p).
2. Le garanzie di origine sono assegnate dal Gse al soggetto beneficiario produttore di idrogeno di origine rinnovabile.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a registrare, tramite apposita bacheca messa a disposizione dal Gme, i contratti di compravendita a termine di idrogeno di origine rinnovabile sottoscritti direttamente con gli utilizzatori finali. In tali casi, le garanzie d'origine di cui al comma 2 sono trasferite dal soggetto beneficiario e annullate automaticamente dal Gse a favore degli utilizzatori finali.
4. Il Gme fornisce al Gse, secondo modalità e tempistiche definite congiuntamente, i dati relativi ai contratti registrati sulla bacheca di cui al comma precedente.
Articolo 13
Verifiche e controlli
1. I controlli sugli impianti di produzione di idrogeno, ai sensi del presente decreto, sono eseguiti dal Gse.
2. Le attività di verifica di cui al comma 1 possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito ove è ubicato l'impianto, anche prima della data di entrata in esercizio dell'impianto medesimo e senza preavviso, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa. Il soggetto beneficiario è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli Enti locali, ai gestori di rete nonché agli organismi di certificazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente e pienamente responsabili.
Articolo 14
Piano di valutazione
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa euro-unitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della C (2026) 2050 final del 30 marzo 2026. In particolare, il soggetto valutatore:
a) è indipendente dal Ministero e dal Gse e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali soggetti beneficiari della misura;
b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa, anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio e a redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il mese di dicembre 2027 e una relazione di valutazione finale entro il mese di marzo 2029. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono tramessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet.
2. Il Gse raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.
3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati da Arera ed eventualmente coperti secondo modalità definite dall'Arera entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 15
Monitoraggio
1. Il Gse svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato.
2. Il Gse aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito internet:
a) un contatore con i dati, separati per settore d'uso, dell'idrogeno di origine rinnovabile incentivato, del costo delle agevolazioni, ivi inclusa l'agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, e dell'impatto sulle tariffe per gli utenti;
b) il numero e il valore delle garanzie di origine emesse e di quelle annullate per l'idrogeno di origine rinnovabile incentivato in ciascun settore d'uso.
3. Il Gse, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, pubblica sul proprio sito internet un rapporto contenente:
a) il bollettino informativo con l'elenco degli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, l'indicazione della tecnologia impiegata, l'ubicazione e la producibilità annua e oraria degli impianti;
b) l'analisi sui sistemi di incentivazione dell'idrogeno di origine rinnovabile e di altri gas rinnovabili adottati nei principali Paesi europei, che raffronta, tra l'altro, i costi di produzione tra i predetti Paesi europei e l'Italia;
c) l'analisi delle quotazioni dei combustibili controfattuali;
d) l'analisi del potenziale di produzione ed uso dell'idrogeno di origine rinnovabile e di altri gas rinnovabili.
4. Con cadenza almeno biennale, a seguito del controllo dei dati e del rapporto di cui ai commi 2 e 3, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente a garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere adeguati i contingenti di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile resi complessivamente disponibili, di cui all'articolo 5, comma 2, anche in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative, e possono essere adeguati i valori del prezzo di esercizio, del prezzo di esercizio superiore, del prezzo di esercizio inferiore e dell'integrazione del prezzo di esercizio, di cui all'allegato A. Tali eventuali modifiche si applicano alle procedure bandite successivamente all'adozione delle modifiche stesse.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione delle agevolazioni fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Gse può realizzare una piattaforma unica informatica in cui confluiscono i dati funzionali alle analisi ed elaborazioni degli stessi.
7. Il Gse, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, trasmette al Ministero il rapporto di cui al comma 3 e i dati, di cui al comma 2, incluse le informazioni sul monitoraggio dell'attuazione della misura di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, al fine di verificarne l'impatto sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.
Articolo 16
Coordinamento delle procedure di riconoscimento ed erogazione del contributo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc, e dell'agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022
1. In esito alla verifica positiva di compatibilità, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, della misura di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, con decreto del Ministero, sentita l'Arera, sono approvate le procedure, definite su proposta del Gse, per il coordinamento delle modalità di riconoscimento ed erogazione del contributo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), e della suddetta agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, per i progetti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi.
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma 2, il Ministero, tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera Arera 557/2022/R/Eel dell'8 novembre 2022, valuta l'opportunità di integrare le regole operative, di cui all'articolo 10, commi 2 e 3.
Articolo 17
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. All'articolo 3 del decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno rinnovabile che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita, calcolate ai sensi del comma 3, di almeno il 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2 eq/MJ, ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2 eq/tH2. L'idrogeno di cui al primo periodo è prodotto mediante processo elettrolitico, a partire da fonti di energia rinnovabile, in conformità con le metodologie stabilite per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla direttiva (Ue) 2018/2001 e successive modifiche e integrazioni";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di cui al comma 1 sono effettuati con riferimento a quanto previsto dal regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023; ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che disciplini il sistema nazionale di certificazione per Rfnbo e Rcf, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, n. 294, il rispetto del requisito della riduzione delle emissioni per l'idrogeno verde, di cui al comma 1, nonché delle ulteriori condizioni stabilite dal regolamento delegato (Ue) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni, avviene attraverso l'adesione ad un sistema di certificazione volontario, di cui all'articolo 30 della direttiva (Ue) 2018/2001".
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo la parola "rinnovabile" è sostituita con la seguente: "verde".
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) Idrogeno rinnovabile: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile, in conformità con le metodologie stabilite per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nella direttiva (Ue) 2018/2001 e successive modifiche e integrazioni, che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2 eq/MJ;".
4. Sulla base di quanto disciplinato all'articolo 12 in tema di garanzie di origine, il Gse aggiorna, le regole operative previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, con riferimento, tra l'altro, a:
a) la gestione delle garanzie di origine derivanti da contratti di vendita di idrogeno rinnovabile e di bioidrogeno tra il produttore e l'utilizzatore finale;
b) l'annullamento automatico delle garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile e per il bioidrogeno forniti agli utilizzatori finali.
5. Il Gme sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, sentita l'Autorità, elabora una proposta di funzionamento della bacheca di cui all'articolo 12.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è pubblicato altresì sul sito internet del Ministero.
7. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 5 giugno 2026
Allegato A
Prezzi di esercizio
Allegato B
Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il Gse procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla interpolazione delle cinque coppie quantità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1, determinate come di seguito descritto. I prezzi nel seguito richiamati sono aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3:
a) punto A: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa — in termini di capacità da approvvigionare — pari a zero;
b) punto B: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa — in termini di capacità da approvvigionare — pari al contingente di producibilità minimo individuato sulla base della metodologia di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b);
c) punto C: ordinata pari al prezzo di esercizio e ascissa — in termini di capacità da approvvigionare — pari al contingente di producibilità obiettivo, di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a);
d) punto D: ordinata pari al prezzo di esercizio inferiore e ascissa — in termini di capacità da approvvigionare — pari al contingente di producibilità massimo, individuato sulla base della metodologia di cui all’articolo 5 comma 4, lettera b);
e) punto E: ordinata pari zero e ascissa — in termini di capacità da approvvigionare — pari a quella che caratterizza il punto D.
Allegato C
Elenco delle modalità per la stima previsionale del potenziale di partecipazione alle procedure competitive da individuare attraverso il decreto del Ministero, di cui all’articolo 5, comma 4:
a) Per la prima procedura competitiva, la stima tiene conto della ricognizione, condotta dal Gse, delle iniziative progettuali e le attività in corso di autorizzazione o già autorizzate per la produzione di idrogeno rinnovabile, oltre che dei progetti che hanno ricevuto aiuti cumulabili con il contributo di cui al presente decreto;
b) Per le successive procedure competitive, la stima si basa su uno o più dei seguenti metodi:
1. analisi delle offerte ricevute nelle precedenti procedure competitive;
2. ricognizione, condotta dal Gse, dei progetti che hanno ricevuto i permessi necessari o che sono in corso di autorizzazione;
3. esiti dell’attività di raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura competitiva, condotta non più di sei mesi prima della pubblicazione del relativo bando.
