Sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2007, n. 16818
Inquinamento atmosferico - Dlgs 152/2006 - Sequestro preventivo degli impianti - Presupposti
Il sequestro preventivo degli impianti inquinanti è legittimo se consegue all'accertamento che le sue emissioni in atmosfera, in forma diffusa o in forma convogliata, superano gli standard o le norme tecniche imposte dal Dlgs 152/2006.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza 16818/2007), che ha inoltre escluso una parificazione tra misure cautelari reali (tra cui rientra il sequestro ex articolo 321, Codice di procedura penale) e personali (che debbono rispondere a requisiti di ragionevolezza e proporzionalità).
A fini di sequestro preventivo, l'articolo 321, comma 1, C.p.p. richiede soltanto - come requisiti di legittimità - che ricorra l'astratta configurabilità di un reato (cd. fumus delicti) e l'esigenza di impedire che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di nuovi reati (cd. periculum in mora).
Corte di Cassazione
Sentenza 3 maggio 2007, n.16818
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