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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 febbraio 2013, n. 9079

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Assenza del profitto derivante dalla commissione del reato - Conseguenze - Non applicazione della sanzione amministrativa - Esclusione - Danno di lieve tenuità - Riduzione della sanzione

Se il reato "presupposto" è stato commesso nell'interesse dell'Ente, il fatto che esso non abbia condotto a un risultato positivo è indifferente ai fini dell'applicazione della sanzione ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti per reato di dipendenti e amministratori.
Lo ha sottolineato la Cassazione nella sentenza 25 febbraio 2013, n. 9079 confermando le decisioni dei Giudici di merito. La società ricorrente era stata condannata alla sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 25, Dlgs 231/2001 (reato presupposto: corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, articolo 319, Codice penale). Un suo dirigente aveva corrotto alcuni funzionari del Fisco per ottenere una conciliazione giudiziale a condizioni favorevoli per la società, ma l'Ente contestava il fatto che non vi era stato profitto illecito dato che l'accertamento fiscale si era rivelato errato e la scelta della conciliazione alla fine era stata più favorevole per l'Amministrazione che non per la società.
Per i Giudici se il reato è stato commesso nell'interesse della società, il fatto che la condotta criminale non abbia avuto un esito positivo apportando un vantaggio concreto per l'Ente è assolutamente indifferente ai fini della configurazione della responsabilità della persona giuridica. Allo stesso tempo il Collegio, in parziale riforma della sentenza di merito ha ridotto però la sanzione pecuniaria nei confronti della società visto che il danno patrimoniale era "di particolare tenuità" (articolo 12, Dlgs 231/2001).

Corte di Cassazione

Sentenza 25 febbraio 2013, n. 9079