Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2023, n. 27148
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) - Reato commesso nell'interesse/a vantaggio dell'Ente (articolo 5, Dlgs 231/2001) - Responsabilità dell'impresa - Esonero - Adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (articolo 6, Dlgs 231/2001) - Presupposti - Modello calibrato sul tipo di attività svolta ed efficacemente attuato attraverso l'istituzione di organismi di controllo - Necessità - Insussistenza - Ambito applicativo - Attività di produzione di EoW (articolo 184-ter, Dlgs 152/2006) - Ammissibilità - Sussistenza - Svolgimento attività professionale - Legislazione vigente che la regola - Dovere di informazione e conoscenza - Sussistenza - Omissione o negligenza - Responsabilità per colpa ex articolo 43 Codice penale - Sussistenza - Ignoranza scusabile (N.d.R.: articolo 5, Codice penale) - Insussistenza
In materia di reati ambientali, il modello organizzativo idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente ex Dlgs 231/2001 deve essere calibrato sul tipo di attività svolta, dunque anche sull'eventuale produzione di End of waste, ed efficacemente attuato.
Lo si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione 22 giugno 2023, n. 27148. Nella specie un Tribunale lombardo condannava ex Dlgs 231/2001 una società dedita al trattamento di rifiuti organici ed inerti in relazione al reato presupposto di gestione non autorizzata di altri rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006). A parere della difesa il materiale oggetto di sequestro non era in realtà rifiuto, potendo qualificarsi come sottoprodotto o EoW ("cessazione della qualifica di rifiuto").
La Corte smentisce la ricostruzione offerta dalla difesa e conferma la responsabilità della società per non aver adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione di reati del tipo di quello verificatosi. Sul punto la Corte ricorda che perché tale modello abbia efficacia esimente, cioè esoneri l'impresa da responsabilità in relazione a reati commessi nel suo interesse/vantaggio, occorre che sia adottato "su misura" dell'impresa, e dunque in relazione alla sua struttura e al tipo di attività svolta, "prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l'ambiente", anche attraverso l'istituzione di organismi di controllo.
Nella fattispecie, il modello organizzativo adottato dall'impresa risultava inidoneo perché generico e lacunoso, ma anche non efficacemente attuato non avendo l'Ente provveduto alla nomina dell'organismo di vigilanza. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 22 giugno 2023, n. 27148
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