Sentenza Corte di Cassazione 13 giugno 2014, n. 25201
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Fallimento dell'Ente - Conseguenze - Irrilevanza
In materia di responsabilità degli Enti ex Dlgs 231/2001 per reato dei manager o dei dipendenti, il fallimento della società estingue l'illecito né le sanzioni come la confisca del profitto del reato.
La Cassazione nella sentenza 13 giugno 2014, n. 25201 ribadisce un principio fondamentale in materia di responsabilità degli enti ex Dlgs 231/2001, rigettando le istanze di una società che dopo avere subito il sequestro preventivo del profitto del reato finalizzato alla confisca era fallita. Per i Supremi Giudici il fallimento della società non è equiparabile alla morte, si tratta di una procedura concorsuale che estingue giuridicamente il soggetto fallito ed è finalizzata al soddisfacimento dei creditori e dalla quale la società può in astratto tornare "in bonis", quindi avere "profitto" da sequestrare.
Pertanto è legittima la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca che, ex articolo 19, Dlgs 231/2001 è disposta con la sentenza di condanna. Sarà il Giudice di merito alla fine del procedimento a valutare se disporre la confisca e il quantum, tenendo anche conto di quanto emerge dal fallimento. Infatti l'articolo 19 Dlgs 231/2001 precisa che sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, pertanto nel corso del processo penale il curatore potrà far valere i diritti dei creditori.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 giugno 2014, n. 25201
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