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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2014, n. 2658

Responsabilità amministrativa degli Enti  - Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca - Domanda del Pubblico Ministero - Necessità

In caso di responsabilità amministrativa dell'ente (ex Dlgs 231/2001) per reato degli amministratori, il Giudice non può estendere ad altri beni della società il sequestro cautelare ai fini della confisca qualora lo faccia di sua iniziativa e in assenza di domanda del Pubblico Ministero.
La Cassazione (sentenza 21gennaio 2014, n. 2658) annulla senza rinvio il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'estensione del sequestro funzionale alla confisca a ulteriori beni – non indicati nel decreto di sequestro originario – appartenenti all'ente responsabile in via amministrativa ex Dlgs 231/2001 per reati commessi dagli amministratori. Era mancato l'impulso indispensabile del P.M. e il Giudice aveva agito d'ufficio andando oltre l'ambito delineato dal Pubblico Ministero.
In questi casi, in ossequio ai principi generali del Codice di procedura penale sull'applicazione delle misure cautelari (comprese quelle ex articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001), il provvedimento del Giudice è affetto da nullità generale e assoluta. Di qui l'annullamento senza rinvio del decreto da parte della Suprema Corte.

Corte di Cassazione

Sentenza 21 gennaio 2014, n. 2658