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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 marzo 2015, n. 12946

Corte di Cassazione

Sentenza 26 marzo 2015, n. 12946

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Terza penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis);

avverso la sentenza del 7 febbraio 2014 del Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. (omissis);

udito  il  Pubblico  Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore generale  Dr.  (omissis), che ha concluso chiedendo l'annullamento con   rinvio   quanto al  richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena; rigetto nel resto.

 

Fatto

Ritenuto in fatto

1. Il sig. (omissis) ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza del 7 febbraio 2014 del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, l'ha dichiarato colpevole del reato di cui al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lett. a), e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis C.p., l'ha condannato alla pena, diminuita per il rito, di Euro 400,00 di ammenda.

All'imputato era stato contestato, nello specifico, di aver esercitato attività di raccolta e trasporto di macerie derivanti da demolizioni edili senza essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, il 5 febbraio 2009 il C. era stato controllato dalla Polizia Stradale di Magenta mentre trasportava, a bordo del proprio autocarro, rifiuti provenienti da demolizione di costruzioni edili, come da formulario esibito agli operanti. L'imputato si era difeso affermando di non essere a conoscenza della necessità dell'iscrizione all'Albo perché non informato in tal senso dal proprio commercialista.

1.1. Con il primo motivo, il C. eccepisce l'erronea applicazione degli articoli 5 e 47 C.p., e comunque la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in punto di consapevolezza della illiceità della propria condotta, e deduce che, prima dell'entrata in vigore della legge sui reati ambientali aveva effettuato un solo viaggio, nel 2003. Ciò a dimostrazione dell'assenza di quella professionalità ritenuta da questa Suprema Corte elemento fondante l'affermazione di responsabilità per colpa e a riprova della sussistenza dell'errore su norma extrapenale che fa venir meno la colpa stessa e sul quale il giudice di merito non si è adeguatamente soffermato.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena pure richiesta in via subordinata.

 

Diritto

Considerato in diritto

2. È fondato il secondo motivo di ricorso, non lo è affatto il primo.

3. La tesi difensiva dell'errore scusabile perché dovuto al mancato esercizio dell'attività in forma professionale prima dell'entrata in vigore del Dlgs 152/2006 (testo normativo al quale il ricorrente fa evidentemente riferimento quando parla di "legge sui reati ambientali"), è palesemente infondata e non è nemmeno coerente con il testo della sentenza impugnata.

3.1.L'imputato deduce di essere titolare di impresa esercente attività di piccole ristrutturazioni edili e che assai raramente effettuava trasporti di rifiuti derivanti dalle demolizioni, tant'è che ne aveva effettuato, in precedenza, uno solo, nel lontano 2003.

3.2. Egli non contesta la oggettiva sussistenza dell'obbligo di comunicazione alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente dell'Albo nazionale dei gestori ambientali previsto, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, articolo 212, comma 8, quando le operazioni di trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale sono prodotti.

3.3. Il ricorrente eccepisce, piuttosto, la mancata conoscenza dell'obbligo a causa della natura occasionale dell'attività di trasporto.

3.4. Osserva sul punto la Corte che l'occasionalità del trasporto non è requisito previsto dalla norma per escludere l'obbligo della comunicazione. Il trasporto occasionale e saltuario dei rifiuti non pericolosi effettuato dal loro produttore, quando non ecceda la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri per volta, esime soltanto dalla necessità del formulario di cui al Dlgs 152/2006, articolo 193, (documento di cui peraltro l'imputato era significativamente in possesso al momento del controllo).

3.5. Si tratta, all'evidenza, di eccezione palesemente infondata che da un lato vorrebbe trarre dallo stesso fenomeno disciplinato dalla norma argomento idoneo a giustificarne l'ignoranza, dall'altro vorrebbe fare della personale convinzione dell'imputato strumento di misura dell'efficacia e dell'effettività del comando.

3.6. Né l'errore di diritto, né l'errore sul fatto di cui all'articolo 47 C.p., possono trovare alimento, per essere scusati, nella personale convinzione che l'imputato abbia dell'applicabilità nei suoi confronti di un obbligo la cui omissione è penalmente sanzionata, tanto meno se tale convinzione si fonda sul silenzio serbato sul punto dal consulente dell'impresa.

3.7. Il cortocircuito logico innescato da tale ragionamento si palesa nel richiamo alla pronuncia di questa Corte secondo la quale non può essere invocata l'ignoranza della legge penale ex articolo 5 C.p., — alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale — da parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell'attività professionale svolta (Sez. 3, n. 22813 del 15 aprile 2004, Ferri, Rv. 229228).

3.8. Tale principio, nelle intenzioni del ricorrente, dovrebbe innervare la propria eccezione e tuttavia a questi sfugge che la norma violata si applica proprio agli imprenditori che, come lui, in virtù dell'attività svolta producano rifiuti e li trasportino, indipendentemente dal fatto che, come detto, il trasporto possa essere occasionale perché non sempre necessaria conseguenza della propria attività.

3.9. L'eccezione, inoltre, non è pienamente coerente con le ragioni della condanna che fondavano sull'irrilevanza della tesi difensiva secondo la quale l'imputato non era stato informato dal commercialista dell'obbligo di iscriversi all'Albo.

3.10. Tale argomento è del tutto negletto dal ricorrente e concorre a rendere anche generica la sua eccezione.

4. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.

4.1. Come più volte sostenuto da questa Suprema Corte, allorquando l'imputato, nel processo di primo grado, ne abbia fatto richiesta in sede di conclusioni (come risulta sia effettivamente accaduto nel caso di specie), il giudice ha comunque il dovere di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (così, da ultimo, Sez. 3, n. 23228 del 12 aprile 2012, Giovanrosa), a meno che il beneficio non sia concedibile per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto (Sez. 5, n. 30410 del 26 maggio 2011, Albanito; Sez. 6, n. 20383 del 21 aprile 2009, Bomboi, con richiamo, in motivazione, ad ulteriori precedenti).

4.2. Nel caso in esame, non è dato sapere se sussistessero cause ostative, "ex lege", alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo il Tribunale totalmente omesso di motivare sul punto.

4.3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.

4.4. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, con conseguente irrevocabile accertamento della penale responsabilità dell'imputato.

4.5. Va infatti evidenziato che, in conseguenza della sospensione del dibattimento dal 9 luglio 2013 al 22 ottobre 2013, per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Oua con delibera del 28 giugno 2013, e dal 22 ottobre 2013 al 10 dicembre 2013, per impedimento del difensore, il termine prescrizionale si è spostato in avanti di 154 giorni a partire dal 9 febbraio 2014, con scadenza al 9 luglio 2014.

 

PQM

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano limitatamente al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2015