Sentenza Corte di Cassazione 24 marzo 2009, n. 9490
Rifiuti - Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/2006 - Trasporto di rifiuti non pericolosi - Recupero agevolato - Ritardata iscrizione all'Albo - Sospensione automatica dell'iscrizione - Non prevista
Il ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali e nei registri provinciali per il recupero agevolato non comporta la sospensione automatica della iscrizione medesima. La sospensione non è automatica in nessuno dei due casi, poiché è sempre necessario un provvedimento di sospensione, in difetto del quale la condotta non è connotata dal carattere dell’antigiuridicità.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 marzo 2009, n. 9490
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