Sentenza Corte di Cassazione 5 ottobre 2023, n. 40501
Rifiuti - Trasporto rifiuti speciali non pericolosi (scarti tessili) con proprio mezzo condotto da altra persona in assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
La responsabilità per trasporto illecito di rifiuti ex Dlgs 152/2006 colpisce anche il proprietario del mezzo che si trova a bordo dello stesso, indipendentemente dalla sua condotta nello smaltimento.
A precisarlo la Corte di Cassazione nella sentenza 5 ottobre 2023, n. 40501 in relazione alla vicenda di un trasporto abusivo di rifiuti in Toscana e conseguente condanna del responsabile ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. Il ricorrente lamentava l'insussistenza del fatto legata alla impossibilità da parte sua di buttare il sacco trasportato in un cassonetto direttamente dal furgone visto che per l'apertura del cassonetto era necessario azionare un pedale e rivendicava la sua estraneità al fatto non avendo materialmente buttato il sacco.
La Suprema Corte ha sottolineato l'inconferenza delle doglianze dato che in contestazione non era lo smaltimento illecito di rifiuti ma il loro trasporto abusivo (in assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006) e la condanna era avvenuta avendo riscontrato il Giudice la presenza dell'imputato a bordo del mezzo di sua proprietà utilizzato per il trasporto illecito. Non avendo il ricorrente contestato la qualifica di rifiuto delle cose contenute nei sacchi trasportati, l'illecito si è perfezionato e la condanna è legittima. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 5 ottobre 2023, n. 40501
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