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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 maggio 2015, n. 19131

Sicurezza sul lavoro – Doveri coordinatore esecuzione lavori - Ex articolo 5 Dlgs 494/1996, ora articolo 92 Dlgs 81/2008 – Continuità normativa – Omicidio colposo – Responsabilità – Sussistenza

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha oltre a compiti organizzativi, di coordinamento e di collegamento fra le diverse imprese, anche doveri di vigilanza.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 7 maggio 2015, n. 19131 delineato una continuità normativa tra il previgente Dlgs 494/1996 (Prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili) ed il “Testo unico Sicurezza”. I compiti del coordinatore per le esecuzioni dei lavori ex articolo 5 Dlgs 494/1996 sono stati infatti sostanzialmente riprodotti nell’articolo 92 Dlgs 81/2008, che attribuisce oltre agli obblighi di coordinamento anche il compito di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza.
Nel caso concreto, i Giudici hanno ritenuto che l’imputato/coordinatore esecuzione dei lavori, in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia, fosse da ritenere responsabile della morte, ex articolo 589 Codice penale, di un lavoratore caduto in un cantiere edile in assenza di misure antiinfortunistiche adatte.

Corte di Cassazione

Sentenza 7 maggio 2015, n. 19131