Sentenza Corte di Cassazione 6 aprile 2016, n. 13735
Aria - Autorizzazione alle emissioni - Esercizio di stabilimento senza autorizzazione - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Natura - Reato permanente - Sussistenza - Responsabilità gravante anche su successivo titolare dell’impianto - Sussistenza
Il reato di esercizio di un impianto senza autorizzazione alle emissioni colpisce non solo chi lo ha costruito o modificato ma anche i successivi responsabili che proseguono l'attività senza avere chiesto l'autorizzazione.
La Cassazione nella sentenza 13735/2016 ha ribadito il consolidato orientamento per cui il reato ex articolo 279, comma 1 del Dlgs 152/2006 ha natura permanente e non si esaurisce con la condotta di chi costruisce l'impianto non autorizzato o apporta modifiche allo stesso, ma colpisce anche i successivi responsabili che proseguono l'esercizio dell'attività produttiva.
In particolare i titolari di una società sita in Umbria autorizzata a svolgere recupero di rifiuti non pericolosi aveva realizzato una modifica sostanziale dello stabilimento senza dare la prevista comunicazione ex articolo 269, comma 8, Dlgs 152/2006, incorrendo pertanto nell'illecito previsto dal citato articolo 279, comma 1 del Codice ambientale.
Corte di Cassazione
Sentenza 6 aprile 2016, n. 13735
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