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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 dicembre 2021, n. 45627

Aria - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (N.d.R.: articolo 269, Dlgs 152/2006) - Violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Articolo 279, Dlgs 152/2006 -Rilevanza penale - Esclusione - Intervenuta depenalizzazione - Sussistenza - Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 279-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Utilizzo nell'impianto di un combustibile con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in violazione dell'allegato X alla Parte V, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale ex articolo 296, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

La violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è più reato dopo le modifiche alla disciplina apportate dal Dlgs 183/2017.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione che ha rilevato nella sentenza 13 dicembre 2021, n. 45627 come il fatto attribuito all'imputato non fosse prescritto più dalla legge come reato. Infatti il Dlgs 183/2017 che ha recepito le norme Ue sulle emissioni degli impianti medi di combustione ha modificato l'articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006 eliminando la responsabilità penale per chi viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o quelle altrimenti imposte dall'Autorità competente.
Parallelamente il Dlgs 183/2017 ha introdotto nell'articolo 279 del Dlgs 152/2006 il comma 2-bis che prevede per chi viola le prescrizioni dell'autorizzazione l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Piena responsabilità penale invece per la seconda contestazione all'imputato ai sensi dell'articolo 296, comma 1, lettera a) Dlgs 152/2006 per avere bruciato nell'impianto olio combustibile con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% (non consentito ex allegato X alla Parte V, Dlgs 152/2006). L'ignoranza del divieto normativo lamentata dall'imputata non può in alcun modo scusare. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 dicembre 2021, n. 45627