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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 luglio 2016, n. 28299

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'Ente anche in mancanza dell'individuazione dell'autore del reato presupposto - Sussistenza - Individuazione della categoria di appartenenza dell'autore dell'illecito, dirigente o dipendente - Necessità

La responsabilità della persona giuridica per reato-presupposto sussiste anche se non è identificato il responsabile ma va individuata la categoria di appartenenza del soggetto autore (dirigente o dipendente).
Lo precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 7 luglio 2016, n. 28299 in una vicenda di corruzione riguardante alcune società energetiche. Ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 231/2001 la responsabilità della persona giuridica scatta anche qualora l'autore del reato-presupposto non sia identificato ma è necessario che il Giudice di merito sia in grado di risalire, anche a livello indiziario, ad una delle due tipologie cui si riferiscono gli articoli 6 e 7 Dlgs 231/2001 (figura apicale o dipendente della società) per affermare la responsabilità dell'Ente in quanto l'appartenenza dell'autore del reato alla prima o seconda categoria determina un differente meccanismo di responsabilità, che comporta diverse applicazioni anche dal punto di vista probatorio.
Inoltre la Cassazione ricorda che l'avvenuta prescrizione del reato-presupposto, ascritto alla persona fisica, non determina automaticamente la responsabilità della persona giuridica, nel senso che il Giudice deve comunque accertare la sussistenza della complessa fattispecie che può portare alla responsabilità dell'Ente.

Corte di Cassazione

Sentenza 7 luglio 2016, n. 28299