Sentenza Corte di Cassazione 8 luglio 2016, n. 28557
Responsabilità amministrativa persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Reato-presupposto - Lesioni colpose - Commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente - Riferimento alla condotta e non all'evento
I criteri di imputazione della responsabilità dell'ente ex articolo 5, Dlgs 231/2001 per reato-presupposto commesso a vantaggio o nell'interesse della società sono riferibili alla condotta e non all'evento.
La Corte di Cassazione nella sentenza 8 luglio 2016, n. 28557 ha confermato la condanna di una società delle Marche per il reato presupposto di lesioni colpose gravi di un lavoratore dell'ente (articolo 25-septies, Dlgs 231/2001). Per i Supremi Giudici ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 231/2001, i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità della società – cioè che il reato-presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente – sono riferibili alla condotta e non all'evento ed essi (interesse e vantaggio) nei reati colposi di evento sono alternativi e concorrenti tra loro.
L'interesse va considerato attraverso una valutazione ex ante mentre il vantaggio richiede un apprezzamento ex post di tipo oggettivo sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell'illecito. Secondo la Corte inoltre la mera presenza del modello organizzativo non è sufficiente a sollevare la società dalla responsabilità ex Dlgs 231/2001 dovendosi dimostrare l'idoneità del modello di organizzazione e gestione a prevenire il reato-presupposto in questione.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 luglio 2016, n. 28557
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