Sentenza Corte di Cassazione 14 aprile 2015, n. 15249
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sequestro del profitto del reato - Nozione di profitto - Ricorso a nozioni di "profitto netto" o "profitto lordo" - Inapplicabilità - Calcolo - Al netto dei costi sostenuti per ottenerlo - Esclusione
Il profitto del reato sequestrato alla persona giuridica responsabile per reato-presupposto commesso dai manager ex Dlgs 231/2001 non va calcolato al netto dei costi sostenuti per conseguirlo.
Così ha deciso la Cassazione nella sentenza 14 aprile 2015, n. 15249. Dal un lato la Suprema Corte ricorda che nella definizione di "profitto" oggetto di sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 19, Dlgs 231/2001 non si può fare ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico come quelli del "profitto lordo" e "profitto netto", specie se la società è totalmente votata all'illecito.
Dall'altro la Corte ricorda che è vero che se l'impresa non è totalmente votata all'illecito, nella quantificazione del "profitto" sequestrabile non si può tenere conto del corrispettivo che sia il compenso di un'attività che sebbene acquisita illecitamente, non inficia la regolarità della prestazione contrattuale resa in favore di un soggetto terzo (Cassazione, Sezioni Unite 26654/2008). Questo però non vuol dire, a parere dei Supremi Giudici, che il "profitto" confiscabile debba essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 aprile 2015, n. 15249
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