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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 maggio 2018, n. 24373

Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro – Ex articolo 590, Codice penale – Mancata dotazione di attrezzature adeguate al lavoro – Ex articolo 71, Dlgs 81/2008 - Permanenza di attrezzature pericolose nel luogo di lavoro - Sussistenza

Per infortunio del lavoratore è responsabile il datore per non aver messo a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e per aver omesso di sostituire le attrezzature obsolete.

La Corte di Cassazione con sentenza 30 maggio 2018, n. 24373 ha stabilito che l'obbligo in capo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e delle sicurezza e idonee al lavoro da svolgere, ai sensi dell'articolo 71, Dlgs 81/2008, deve mettersi in relazione con l'obbligo assoluto, dello stesso datore, di non permanenza di attrezzature pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nel caso in esame la responsabilità del datore di lavoro laziale, inizialmente era derivata dal non aver rispettato il dettato legislativo in materia di protezione antinfortunistica e di rischi connessi all'attività lavorativa fornendo al lavoratore una scala difettosa dalla quale poi è caduto provocandosi una lesione e nel non aver rimosso dal luogo di lavoro attrezzature pericolose.

Corte di Cassazione

Sentenza 30 maggio 2018, n. 24373