Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2018, n. 34311
Sicurezza sul lavoro - Impianto di betonaggio - Morte del lavoratore – Omicidio colposo ex articolo 589, C.p. – Lacunosità nella redazione del Documento di valutazione dei rischi (cd. Dvr) – Obbligo del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (cd. Rspp) di individuazione delle misure atte a fronteggiare i rischi presenti in azienda, ex articolo 33, Dlgs 81/2008 – Sussistenza - Obbligo non delegabile di valutazione e controllo operato Rspp in capo a datore, ex articolo 17, Dlgs 81/2008 – Sussistenza – Responsabilità congiunta Rspp e datore di lavoro - Sussistenza
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere chiamato a rispondere a titolo esclusivo o in solido con il datore di lavoro ogni volta abbia omesso di segnalare una situazione di pericolo.
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza 20 luglio 2018, n. 34311 ha confermato l'obbligo giuridico in capo al Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza (Rspp) ai sensi dell'articolo 33, Dlgs 81/2008 di individuare i rischi connessi all'attività lavorativa, verificando il buono stato di conservazione degli impianti, che pertanto può essere chiamato a rispondere anche a titolo esclusivo, quale titolare di una posizione di garanzia, di eventi dannosi causati dalla violazione del proprio compito. I giudici nella fattispecie hanno però individuato una responsabilità del Rspp in solido con il datore di lavoro relativa alla redazione del documento di valutazione del rischio (Dvr). In particolare, la responsabilità del datore è stata ritenuta sussistente per l'aver omesso di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Dvr circa la concreta individuazione di situazioni di palese rischio nell'ambiente di lavoro (articolo 71, Dlgs 81/2008).
Nel caso in esame i giudici hanno respinto i ricorsi degli imputati piemontesi per la morte del lavoratore (articolo 589, Codice penale) avvenuta all'interno dell'impianto di betonaggio, essendo la responsabilità riferibile sia al datore di lavoro sia al Rspp per la violazione degli obblighi dettati dall'attuale normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Corte di Cassazione
Sentenza 20 luglio 2018, n. 34311
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