Sentenza Corte di Cassazione 4 febbraio 2019, n. 5441
Sicurezza sul lavoro - Impianto di miscelazione di granuli di gomma - Infortunio del lavoratore - Macchinario non dotato di adeguati presidi di sicurezza ex articolo 70, Dlgs 81/2008 - Reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità datore di lavoro per non aver messo a disposizione attrezzature conformi agli obblighi di sicurezza ex articolo 71, Dlgs 81/2008 – Sussistenza - Rilevanza ai fini di esonero da responsabilità del fatto che il macchinario fosse provvisto di marchio Ce – Insussistenza
Anche in presenza di marchiatura Ce dei macchinari per la miscelazione di granuli di gomma il datore di lavoro è tenuto ad accertarne la conformità ai requisiti di sicurezza. La Corte di Cassazione con sentenza 4 febbraio 2019, n. 5441 ha ricordato che la presenza di marchiatura "Ce" e del manuale d'uso, anche in impianti per la per la miscelazione di granuli di gomma, non esonera il datore dall'obbligo di vigilanza sulla stabilità e sull'installazione dei macchinari e dal farsi carico dell'adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortunio (articoli 70 e 71, Dlgs 81/2008). Nella fattispecie in esame i Giudici della Corte Suprema hanno confermato la responsabilità dell'imputato lombardo per l'infortunio occorso al lavoratore, il quale nel caricare la tramoggia che componeva l'impianto, con un sacco contenente il granulato, veniva da questa travolto in quanto non adeguatamente fissata all'impianto.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 febbraio 2019, n. 5441
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