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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n. 2859

Sicurezza sul lavoro - Manutenzione impianti fotovoltaici - Infortunio del lavoratore causato da rottura di un pannello che aveva calpestato - Reato di lesioni colpose (N.d.R.: articolo 590, Codice penale) - Responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione quale titolare di posizione di garanzia propria del datore di lavoro -Omessa formazione e informazione (N.d.R.: articolo 36 e 37, Dlgs 81/2008) - Violazione dell'obbligo di vigilanza sul rispetto da parte di lavoratori delle misure antinfortunistiche (N.d.R.: articolo 18, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Delega di funzioni ex articolo 16, Dlgs 81/2008 - Assenza - Rilevanza

Nelle attività di manutenzione di impianti fotovoltaici il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire una formazione specifica e verificare l'applicazione delle prescrizioni. Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 24 gennaio 2020, n. 2859 in cui  ha evidenziato la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una società produttrice di impianti fotovoltaici, ritenuto titolare della posizione di garanzia propria del datore di lavoro. I Giudici della Suprema Corte hanno ricordato che il datore di lavoro non solo ha l'obbligo di valutare i rischi, predisporre le idonee misure di sicurezza e impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (articolo 18, Dlgs 81/2008), dopo avere garantito loro un'adeguata formazione e informazione, nel caso specifico sui rischi derivanti dal camminamento sulla sommità di strutture coperte da pannelli solari, come predisposto dagli articoli 36 e 37, Dlgs 81/2008. Nella fattispecie in oggetto, i Giudici hanno rigettato il ricorso dell'imputato marchigiano riconoscendone la responsabilità per mancata formazione specifica e omessa verifica dell'esecuzione delle prescrizioni da parte dei lavoratori. Tali omissioni hanno concorso a causare l'infortunio del dipendente impegnato in attività di manutenzione di impianto posto sulla sommità di azienda commerciale, rimasto ferito a una gamba in quanto nel procedere sul tetto dell'edificio aveva calpestato uno dei pannelli provocandone la rottura, con conseguente lesione da taglio alla gamba. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 24 gennaio 2020, n. 2859