Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2019, n. 23818
Rifiuti – Reato di trasporto non autorizzato – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sentenza di condanna – Conseguenze – Confisca del mezzo di trasporto – Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà – Sussistenza – Veicolo di proprietà di un soggetto terzo – Onere di provare la propria buona fede per evitare la confisca - Sussistenza
Al fine di evitare la confisca del veicolo utilizzato per un trasporto non autorizzato di rifiuti, obbligatoria ex Dlgs 152/2006, il terzo proprietario del mezzo deve provare la propria estraneità al reato.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza 23818/2019) nel ribare il principio di diritto secondo il quale, al fine di evitare la confisca del mezzo prevista per il trasporto di rifiuti in assenza di valido titolo abilitativo ai sensi dall'articolo 259 del Dlgs 152/2006, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Nel caso specifico giunto in giudizio, nel quale il mezzo utilizzato per l'illecito era intestato al coniuge del soggetto sorpreso alla guida, tale onere probatorio non è stato assolto. La presenza di numerosi precedenti penali specifici a carico del conducente, inoltre, ha reso verosimile la conoscenza da parte del coniuge dell'uso che del mezzo sarebbe stato fatto, evidenziandone in ogni caso la negligenza. La Suprema Corte ha quindi avuto gioco facile nel respingere il ricorso presentato contro il decreto di convalida di sequestro del motoveicolo emesso dal Tribunale di Agrigento. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 maggio 2019, n. 23818
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