Sentenza Corte di Cassazione 30 settembre 2019, n. 39952
Rifiuti - Gestione illecita rifiuti del cantiere navale miscelati con scarti edili - Nell’ambito di appalto e subappalto - Responsabilità del produttore e del detentore ex articolo 183 comma 1, lettera f) e articolo 188 comma 1 del Dlgs 152/2006 - Responsabilità congiunta produttore materiale e produttore giuridico - Sussistenza - Accordo contrattuale tra committente e appaltatore per la ripartizione degli oneri - Irrilevanza - Sussistenza - Sistema consolidato e ben articolato tra committente e appaltatore finalizzato al traffico illecito di rifiuti - Reato associazione per delinquere ex articolo 416 del Codice penale - Reato di attività organizzate per il traffico di illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies del Codice penale) - Configurabilità - Sussistenza - Responsabilità amministrativa di enti ed imprese ex Dlgs 231/2001 - Assenza di motivazione giudiziale in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa ex articoli 11 e 12, medesimo decreto - Rilevanza ai fini dell’annullamento della sanzione - Sussistenza
Nell’esecuzione di un appalto il mancato trasferimento degli oneri non fa venire meno la responsabilità del produttore materiale di rifiuti (appaltatore-esecutore) per lo smaltimento dei residui.
Come ha infatti stabilito la Cassazione con sentenza del 30 settembre n. 39952, secondo il combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera f) e 188 comma 1 del Dlgs 152/2006, sussiste per lo smaltimento dei rifiuti la responsabilità congiunta sia del produttore giuridico di rifiuti (committente) che del produttore materiale e del detentore dei rifiuti. A nulla rileva dunque la ripartizione degli oneri negli accordi contrattuali tra committente e appaltatore.
Per i Supremi giudici, non vi sono altresì dubbi né sull’esistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti né sulla partecipazione dei ricorrenti alla stessa al fine di conseguire un profitto dallo smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi, costituiti da materiale abrasivo di scarto prodotto dalla verniciatura delle navi (grit) di una azienda siciliana. Prova n’è il sistema consolidato e ben articolato tra committente ed appaltatore per smaltire illecitamente, a costi ridotti, i rifiuti prodotti dal cantiere attraverso l’acquisto fittizio del grit esausto da reimpiegare nel cantiere dopo averlo miscelato con materiale di scarti edili. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 30 settembre 2019, n. 39952
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