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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2022, n. 38025

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sanzione pecuniaria - Riduzione da un terzo alla metà (articolo 12, comma 2, lettera b) del Dlgs 231/2001) - Presupposti - Adozione e operatività, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (N.d.R.: articolo 6 del Dlgs 231/2001) - Necessità - Sussistenza - Nomina dell'organismo di vigilanza, adozione del Codice etico e di un manuale integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro - Insufficienza - Sussistenza - Reati presupposto - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti speciali e gestione e smaltimento illeciti di rifiuti (N.d.R.: articoli 416, Codice penale, 256 e 259, Dlgs 152/2006) - Illeciti amministrativi ex articoli 24-ter e 25-undecies del Dlgs 231/2001 - Sussistenza

La sanzione "231" è ridotta se, prima del dibattimento di primo grado, è stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi (gestione illecita di rifiuti).
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 38025/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da una società per azioni condannata per alcuni illeciti amministrativi ex Dlgs 231/2001 dipendenti dai reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti speciali, gestione, ricezione e trasporto di rifiuti anche pericolosi e smaltimento illecito in siti non autorizzati.
La società contestava, in particolare, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 12, comma 2 del Dlgs 231/2001 che, ricordiamo, stabilisce una riduzione della sanzione pecuniaria a carico dell'Ente da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e conferma quanto ribadito dalla sentenza impugnata (Corte d'Appello di Reggio Calabria) secondo cui, come richiesto dalla norma, per accedere alla riduzione della sanzione occorre che il modello adottato dall'azienda sia "reso operativo". A tal fine non bastano, come invece sostenuto dalla difesa, la mera nomina dell'organismo di vigilanza, l'introduzione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio e disciplinatorio e l'adozione di un manuale integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 7 ottobre 2022, n. 38025