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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 gennaio 2020, n. 226

Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio rilasciato dall'Ente competente in Regione (N.d.R.: articolo 6, Lr Emilia Romagna 21/2004) - Rispetto limiti di emissione in relazione ad alcuni inquinanti - Violazione - Responsabilità penale - Articolo 29-quaterdecies, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Invocazione del caso fortuito o forza maggiore - Articolo 45, Codice penale - Malfunzionamento dell'impianto o avversità atmosferiche (pioggia abbondante o freddo intenso) - Configurabilità - Insussistenza

Non può invocare il caso fortuito o la forza maggiore chi non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sul superamento limiti emissioni dovuti a guasti meccanici.
Confermata dalla Cassazione (sentenza 23 gennaio 2020, n. 226) la condanna di un imprenditore dell'Emilia Romagna per il reato ex articolo 29-quaterdecies, Dlgs 152/2006 per non avere osservato le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (vedi Lr Emilia Romagna 14 ottobre 2004, n. 21), in particolare per la prescrizione sul valore limite dell'inquinante CO monossido di carbonio.
L'imputato invocava l'esimente dell'articolo 45 del Codice penale (caso fortuito e forza maggiore) sostenendo che il macchinario per la produzione di energia termica aveva subito rotture durante l'ispezione dell'Arpa nonostante subisse regolare manutenzione. La Suprema Corte ha rigettato la doglianza sostenendo come sia dovere del titolare di un insediamento produttivo prevenire ogni forma di inquinamento adottando le misure necessarie attinenti al ciclo produttivo, all'organizzazione, ai presidi tecnici. Pertanto né il maltempo (pioggia abbondante o freddo intenso), né guasti meccanici dell'impianto né i comportamenti irregolari dei dipendenti sono fatti imprevedibili che pertanto possono costituire caso fortuito o forza maggiore. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 23 gennaio 2020, n. 226