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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2021, n. 14627

Sicurezza sul lavoro - Infortunio durante la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Mancata previsione di tutte le cautele finalizzate alla disciplina e al governo del rischio di un eventuale comportamento imprudente - Responsabilità dei garanti della sicurezza ex articoli 19 e 90 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Obblighi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, rispettivamente, di redigere e applicare il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) (N.d.R.: articoli 91-93 e 100 del Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Avventatezza degli operai che manovravano in altezza, a mani nude, strutture metalliche del peso di circa 200 chilogrammi ciascuna - Irrilevanza - Mezzo meccanico messo a disposizione dei lavoratori inidoneo e diverso da quello previsto nel Psc - Mancata considerazione nel Psc delle oscillazioni dei carichi dei lavori di sollevamento a poca distanza dalla linea elettrica - Rilevanza

L'imprudenza degli operai nella realizzazione di un impianto fotovoltaico non esclude la responsabilità dei garanti della sicurezza che hanno fornito mezzi inidonei e non previsto i rischi causa d'infortunio.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 aprile 2021, n. 14627 confermando la responsabilità del datore di lavoro, del coordinatore dell'esecuzione dei lavori, del direttore tecnico e del capo cantiere, per l'infortunio avvenuto durante la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'agrigentino. L'asserita avventatezza dei lavoratori (impegnati a manovrare in altezza a mani nude strutture metalliche del peso di circa 200 chilogrammi ciascuna) rispetto alle indicazioni fornite dai garanti della sicurezza avrebbe escluso la responsabilità di questi ultimi solo se avessero posto in essere tutte le cautele finalizzate alla disciplina e al governo del rischio di un comportamento imprudente. Invece sussiste un elemento di intrinseca responsabilità dei garanti (ex articoli 19, 90-93 e 100 del Dlgs 81/2008) che, in cooperazione colposa, hanno messo a disposizione dei lavoratori un mezzo meccanico non idoneo e diverso da quello previsto dal Psc (Piano di sicurezza e coordinamento).
Altresì, nel medesimo Psc, redatto dal coordinatore dell'esecuzione dei lavori, non sono state considerate le oscillazioni dei carichi dei lavori di sollevamento a poca distanza dalla linea elettrica, non prevedendo dunque il rischio dell'arco elettrico che si è poi verificato e ha causato la folgorazione degli operai. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 20 aprile 2021, n. 14627