Sentenza Corte di Cassazione 15 aprile 2020, n. 12158
Sicurezza sul lavoro - Infortunio per folgorazione del lavoratore durante il lavaggio di un autocarro - Responsabilità del datore di lavoro - Reato di omicidio colposo, ex articolo 589, Codice penale - Spazio in cui viene effettuato il lavaggio dei camion strumentali ad attività professionale - Soddisfazione della definizione di "luogo di lavoro" ai sensi del Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Valutazione dei rischi inerenti il luogo di lavoro - Obbligo di individuazione di rischi specifici durante la prestazione di lavoro - Valutazione dei rischi connessi all'impiego di un collegamento elettrico - Articolo 80, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Anche lo spazio in cui viene effettuato il mero lavaggio dei camion strumentali ad attività professionale di trasporto è giuridicamente "luogo di lavoro" ed obbliga il datore ad adottare misure antinfortunistiche. E' quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 15 aprile 2020, n. 12158, sottolineando l'obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare la prestazione di lavoro e garantire la sicurezza in ogni luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, previa individuazione dei rischi specifici. Nel caso in oggetto, la Corte ha ritenuto responsabile il datore di lavoro per la morte del lavoratore avvenuta per una scarica elettrica originata dall'adattatore della spina cui era collegata l'autopulitrice utilizzata durante il lavaggio di un autocarro. Secondo la pronuncia della Corte Suprema il datore di lavoro doveva procedere ad un'accurata analisi dei rischi connessi all'impiego di un collegamento elettrico volante ai sensi dell'articolo 80, Dlgs 81/2006, non a norma, con strumenti non sottoposti a vaglio di affidabilità e sicurezza (idropulitrice, prolunga, adattatore), collocati all'esterno e in diretto contatto con una grondaia o con schizzi provenienti dall'attrezzatura utilizzata. I giudici della Corte Suprema hanno confermato la responsabilità dell'imputato siciliano per l'infortunio occorso al lavoratore, per aver disatteso l'obbligo della valutazione globale degli specifici rischi elettrici cui erano sottoposti i dipendenti, e per non aver dato loro un'adeguata formazione e informazione sui rischi connessi a tale tipo di operazioni e all'impiego di strumenti di lavoro collegati ad una presa elettrica.
Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione 15 aprile 2020, n. 12158
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