Sentenza Corte di Cassazione 22 dicembre 2023, n. 51293
Sicurezza sul lavoro - Movimentazione manuale dei carichi - Obblighi del datore di lavoro ex articolo 168, Dlgs 81/2008 - Obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Adempimenti del medico competente ex articolo 41, Dlgs 81/2008 - Visite mediche periodiche - Facoltà del medico (e dell'organo di vigilanza) di modulare la periodicità delle visite (articolo 41, comma 2, Dlgs 81/2008) - Ammissibilità - Sussistenza
Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per l'attività di movimentazione manuale dei carichi, può decidere la frequenza delle visite periodiche cui sottoporre i lavoratori.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 51293/2023, annullando la sentenza dei Giudici liguri che avevano assolto nella specie gli imputati (l'uno quale delegato del datore di lavoro e l'altro in qualità di medico competente di un'impresa) a cui si contestava di non aver sottoposto i lavoratori impegnati in attività di movimentazione manuale dei carichi alla sorveglianza sanitaria prevista dal Dlgs 81/2008 e alle necessarie visite mediche.
La Corte, dopo aver ricordato che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per la "movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori" (articolo 168, Dlgs 81/2008), ha precisato che il medico competente all'effettuazione delle visite ha margine discrezionale con riferimento alla frequenza della visita periodica "in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, che potrà essere ulteriormente modulata, ampliando, ove ritenuto necessario, le cadenze e la periodicità previste dal comma 2 dell'articolo 41 Dlgs 81/2008".
Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del T.u. sulla sicurezza sul lavoro la sorveglianza sanitaria comprende, tra le altre, la visita periodica che serve per controllare lo stato di salute del lavoratore. La periodicità degli accertamenti è stabilita di norma una volta all'anno, ma può assumere cadenza diversa in base alle decisioni del medico competente o dell'organo di vigilanza. (IM)
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 dicembre 2023, n. 51293
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