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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 ottobre 2023, n. 42236

Sicurezza sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro (N.d.R.: articolo 18, Dlgs 81/2008) - Violazione - Omessa adozione di misure antinfortunistiche - Reato ex articolo 55, Dlgs 81/2008 - Corresponsabilità dell'amministratore di diritto e dell'amministratore di fatto (articoli 2 e 299, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Reati contravvenzionali - Omessa controllo da parte dell'amministratore di diritto sull'attività dell'amministratore di fatto - Responsabilità - Sussistenza

L'amministratore di società risponde ex Dlgs 81/2008 per l'omessa adozione di presidi antinfortunistici anche se il suo ruolo è meramente formale ed è corresponsabile con colui che di fatto esercita i poteri datoriali.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza 42236/2023 richiamando il combinato disposto degli articoli 2 e 299 del Dlgs 81/2008 (secondo cui, lo ricordiamo, la posizione di garanzia del datore di lavoro grava anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri direttivi). In tema di infortuni sul lavoro, precisa infatti la Corte, la responsabilità dell'amministratore di una società, "cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente e la posizione di garanzia nei confronti dello stesso", non viene meno se il ruolo è meramente apparente, essendo configurabile la corresponsabilità del datore e di colui che ne esercita in concreto i poteri giuridici.
Sulla base di tali principi la Corte conferma nella specie la penale responsabilità della ricorrente perché, in qualità di amministratore unico di una società (insieme al figlio quale amministratore di fatto), ometteva di adottare misure idonee a prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori. (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 17 ottobre 2023, n. 42236