Trasporti
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2023/1198/Ue

Trasporto interno di merci pericolose - Deroghe nazionali agli accordi Adr/Adn/Rid - Modifiche alla direttiva 2008/68/Ce

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione di esecuzione 21 giugno 2023, n. 2023/1198/Ue

(Guue 21 giugno 2023 n. L 158)

Decisione che modifica la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1, in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie modifiche delle deroghe autorizzate.

(2) La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/Ce. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.

(3) L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce dovrebbero quindi essere adattati e, in considerazione di ciò, è opportuno sostituirli per motivi di chiarezza.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/Ce.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Articolo 2

Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/Ce sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato

Deroghe nazionali

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Note ufficiali

1

Gu L 260 del 30 settembre 2008, pag. 13.