Trasporti
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2021/1436/Ue

Trasporto interno di merci pericolose - Modifica della direttiva 2008/68/Ce al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali

Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026

Commissione europea

Decisione 31 agosto 2021, n. 2021/1436/Ue

(Guue 3 settembre 2021 n. L 312)

Decisione che modifica la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali

[notificata con il numero C(2021) 6156]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.

(2) La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/Ce. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.

(3) L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce dovrebbero quindi essere adattati e in considerazione di ciò, è opportuno sostituire tali allegati per motivi di chiarezza.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/Ce.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2021

Allegato

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Note ufficiali

1

Gu L 260 del 30.9.2008, pag. 13.