Decisione Commissione Ue 2021/1436/Ue
Trasporto interno di merci pericolose - Modifica della direttiva 2008/68/Ce al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Commissione europea
Decisione 31 agosto 2021, n. 2021/1436/Ue
(Guue 3 settembre 2021 n. L 312)
[notificata con il numero C(2021) 6156]
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.
(2) La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/Ce. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.
(3) L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce dovrebbero quindi essere adattati e in considerazione di ciò, è opportuno sostituire tali allegati per motivi di chiarezza.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/Ce.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2021
Note ufficiali
Gu L 260 del 30.9.2008, pag. 13.
