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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 agosto 2021, n. 32365

Sicurezza sul lavoro - Lavori in prossimità di cavi elettrici - Infortunio del dipendente - Omessa adozione da parte del datore di lavoro delle cautele previste ex articolo 117 del Dlgs 81/2008 per i lavori in prossimità di linee elettriche (messa in sicurezza e fuori tensione delle parti attive per la durata dei lavori; posizionamento di ostacoli rigidi; distanze di sicurezza) - Sussistenza - Reato di lesioni personali gravi colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N.d.R.: articolo 590 Codice penale) - Sussistenza - Rilevanza dell'omessa manutenzione della rete elettrica da parte del gestore al fine dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Insussistenza

Al fine di tutelare la sicurezza del lavoratore il datore di lavoro deve adottare specifiche cautele per i cantieri prossimi a linee elettriche o ad impianti elettrici con parti attive non protette.
Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione penale con sentenza 30 agosto 2021, n. 32365, che, a proposito di lavori prossimi a linee elettriche, richiama quanto disposto dall'articolo 117 del Dlgs 81/2008 sulla necessità di adottare tutele specifiche al fine di garantire la sicurezza del lavoratore (messa in sicurezza e fuori tensione delle parti attive per la durata dei lavori; posizionamento di ostacoli rigidi; distanze di sicurezza). Senza che l'addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro, precisa la Corte, possa venir meno per la mancata manutenzione delle reti da parte dei rispettivi gestori.
Nella specie, il datore di lavoro veniva condannato per il reato di lesioni personali gravi colpose ex articolo 590 del Codice penale, commesso, ai danni di un dipendente, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per l'omessa adozione delle specifiche cautele richieste dalla normativa di settore per gli interventi in prossimità di cavi elettrici. (IM)

 

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti

Corte di Cassazione

Sentenza 30 agosto 2021, n. 32365