Sentenza Corte di Cassazione 25 settembre 2023, n. 38913
Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni - Articolo 16, Dlgs 81/2008 - Operatività - Pubblicità nell'ambito dell'organizzazione e presso terzi - Necessità - Sussistenza - Obblighi del datore di lavoro - Conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza e manutenzione degli impianti (articoli 70 e 64, Dlgs 81/2008) - Delega di alcune attività prevenzionistiche al dirigente per la sicurezza (N.d.R.: articolo 2, comma 1, lettera d), Dlgs 81/2008) - Violazione degli obblighi prevenzionistici delegati - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del delegato per il reato di lesioni ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza
Perché la delega di funzioni sia idonea a trasferire ad altro soggetto gli obblighi prevenzionistici previsti in capo al datore di lavoro ex Dlgs 81/2008 essa deve essere resa pubblica sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Così la Corte di Cassazione con sentenza 38913/2023 confermando la condanna a carico del responsabile per la sicurezza di un'azienda per il reato di lesioni personali colpose commesso ai danni di un dipendente con violazione della normativa antinfortunistica. In particolare per aver messo a disposizione del lavoratore un macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza e per non aver assicurato regolare e sufficiente manutenzione agli impianti.
La Corte torna sull'istituto della delega di funzioni di cui all'articolo 16 del Dlgs 81/2008, lo strumento con il quale il datore di lavoro trasferisce ad altro soggetto poteri e responsabilità connessi per legge al proprio ruolo. Nel ribadire i requisiti che condizionano l'efficacia legale della delega, il Collegio ricorda che la stessa, per essere operativa, deve essere resa conoscibile mediante adeguata e tempestiva pubblicità sia nell'ambito dell'organizzazione (per esempio attraverso attività di informazione, circolari, esposizione in bacheca) sia presso i terzi mediante pubblicazione sui pubblici registri.
Il Collegio avalla nella specie le argomentazioni dei Giudici di merito sulla responsabilità dell'imputato, quale soggetto delegato dal datore di lavoro a compiere diverse attività in materia di sicurezza sul lavoro a seguito di una delega di funzioni ex Dlgs 81/2008 conferita con procura. Lo svolgimento delle attività delegate risultava compatibile nella fattispecie con il tempo impiegato dall'imputato in azienda, quale componente tra l'altro di un team specializzato alla prevenzione, e dall'autonomia di spesa attribuita a tale soggetto "anche per l'apprestamento di mezzi antinfortunistici". (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 25 settembre 2023, n. 38913
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