Sentenza Corte di Cassazione 29 dicembre 2022, n. 49459
Sicurezza sul lavoro - "Luoghi di lavoro" ex articolo 62, Dlgs 81/2008 - Azienda agricola - Aree di immediata pertinenza della sede adibite ad attività non strettamente agricole - Inclusione - Sussistenza - Terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta attività di coltivazione/selvicoltura/allevamento (articolo 2135, comma 2, Codice civile) - Esclusione ex articolo 62, comma 2, lettera d-bis, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Obblighi del datore di lavoro (articolo 64, Dlgs 81/2008) - Conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 63 e all'allegato IV, Dlgs 81/2008 - Violazione - Reato ex articolo 68, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Nell'ambito di un'azienda agricola non costituiscono luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione del Dlgs 81/2008, i terreni situati all'esterno dell'area edificata e sui quali viene svolta attività di coltivazione/allevamento.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza 49459/2022 pronunciandosi sull'interpretazione della definizione di "luogo di lavoro" contenuta nel Dlgs 81/2008 (articolo 62) e, in particolare, sulla lettera d-bis, che esclude dall'applicazione della normativa antinfortunistica i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
Il Collegio afferma sul punto che in caso di azienda agricola costituiscono luoghi di lavoro le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito) adibite ad attività non strettamente agricole (come quelle di deposito e carico/scarico merci) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'articolo 2135, Codice civile (come le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo). Non possono invece essere considerati luoghi di lavoro, precisa la Corte, i terreni esterni all'area edificata e sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'articolo 2135, Codice civile (coltivazione/allevamento).
Nella specie la Corte si pronuncia sulla sentenza del Tribunale di Asti che aveva assolto il datore di lavoro di un'azienda agricola dal reato di cui all'articolo 68 del Dlgs 81/2008, contestato per violazione dell'obbligo di provvedere affinchè i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza dei lavoratori (in particolare per aver omesso di delimitare il bordo delle aree di lavoro esterne confinanti con un pendio boschivo, utilizzate come deposito temporaneo di materiali). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 dicembre 2022, n. 49459
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