Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2022, n. 15157
Sicurezza sul lavoro - Lavori in quota (combinato disposto degli articoli 107 e 122 del Dlgs 81/2008) - Definizione - Attività che si svolgono ad oltre due metri da un piano stabile, anche ove si operi su superfici piane contenute da parapetti, se per conformazione della struttura sussiste il rischio di caduta - Sussistenza - Infortunio del lavoratore per caduta dall'alto - Responsabilità del datore di lavoro - Violazione dell'obbligo di adottare misure precauzionali atte a prevenire cadute dall'alto e di mantenerle sino alla cessazione delle lavorazioni - Articolo 122 del Dlgs 81/2008 (N.d.R.: versione previgente a modifiche ex Dlgs 106/2009, con continuità normativa nella versione attuale) - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale - Sussistenza - Responsabilità del direttore dei lavori - Presupposti - Intromissione non prevista in competenze riservate ad altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - Necessità - Sussistenza
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 20 aprile 2022, n. 15157
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