Sentenza Corte di Cassazione 20 dicembre 2022, n. 48242
Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Area di cantiere - Infortunio del dipendente dell'impresa incaricata di fornire travi in legno - Obbligo di predisporre una relazione sulla valutazione dei rischi e di fornire attrezzature adeguate (articoli 28 e 71, Dlgs 81/2008) - Violazione - Responsabilità del titolare dell'impresa - Reato ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Noleggio di macchinari con messa a disposizione di lavoratore competente all'utilizzo (cd. "nolo a caldo") (N.d.R.: messa in servizio di macchine che non pregiudichino la salute e sicurezza dei lavoratori ex articolo 3, Dlgs 17/2010 di attuazione della direttiva 2006/42/Ce - cd. "direttiva macchine") - Obbligo dell'impresa di noleggio di cooperare all'attuazione delle misure antinfortunistiche - Esclusione - Differenze con altri istituti - Contratto di appalto - Obbligo di coordinamento tra imprenditori (articolo 26, Dlgs 81/2008) - Necessità - Sussistenza
Il soggetto che noleggia un macchinario con messa a disposizione di operaio specializzato (cd. "nolo a caldo") non risponde dell'infortunio del dipendente se dipeso dalla cattiva organizzazione dell'impresa esecutrice dei lavori.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza 48242/2022) nel pronunciarsi sul ricorso presentato dai vertici di una società incaricata di fornire i materiali all'impresa esecutrice di alcuni lavori edili. I ricorrenti erano stati condannati dai Giudici di merito calabresi per il reato di omicidio colposo ex articolo 589 Codice penale commesso, ai danni di un dipendente, con violazione della normativa antinfortunistica, in particolare per l'omessa predisposizione della relazione sulla valutazione dei rischi (articolo 28, Dlgs 81/2008) e la mancata adozione di attrezzature di lavoro adeguate (articolo 71, Dlgs 81/2008). Di contrario avviso la difesa che inquadrava la prestazione dell'impresa come "nolo a caldo" (noleggio macchinari con messa a disposizione di lavoratore competente all'utilizzo), con conseguente inapplicabilità all'azienda noleggiante dei principi stabiliti dal Dlgs 81/2008 in tema di appalto.
La Corte ricorda sul punto che il titolare dell'impresa che noleggia macchinari non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore dei lavori deve adottare in favore dei suoi dipendenti "e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale questi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva". Al contrario, in caso di contratto di appalto, entrambi gli imprenditori coinvolti nel lavoro hanno obblighi di coordinamento delle attività e di adozione delle misure di prevenzione degli infortuni (articolo 26, Dlgs 81/2008).
Il Collegio rigetta il ricorso escludendo nella specie la sussistenza di un'ipotesi di nolo a caldo e l'applicabilità dei relativi principi. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 20 dicembre 2022, n. 48242
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