Sentenza Corte di Cassazione 3 novembre 2022, n. 41340
Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Pluralità di soggetti titolari di una posizione di garanzia - Obblighi di tutela - Destinatari - Tutti i garanti - Sussistenza - Scavi in cantiere - Profondità superiore a 1,5 metri - Obblighi del datore di lavoro - Predisposizione di un'armatura del terreno (articoli 118 e 119, Dlgs 81/2008) - Divieto di deposito dei materiali sul ciglio dello scavo (articolo 120, Dlgs 81/2008) - Violazione - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore - Reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale - Sussistenza - Esonero responsabilità - Ipotesi - Inerzia del direttore lavori nella messa in sicurezza dei lavori - Esclusione
In tema di infortuni sul lavoro laddove vi siano più soggetti titolari della posizione di garanzia ex Dlgs 81/2008 ciascuno risulta destinatario per intero dell'obbligo di impedire l'evento.
Questo il principio di diritto ribadito dalla sentenza 41340/2022 della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, ancora una volta, in materia di sicurezza sul lavoro. Nella specie l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato ex articolo 589 del Codice penale per aver cagionato, quale datore di lavoro, la morte di un lavoratore durante alcuni lavori di scavo. In particolare per non aver predisposto un'armatura di sostegno nonostante lo scavo venisse eseguito con una profondità superiore a 1,5 metri e per aver depositato il materiale di scavo sul ciglio dello stesso (con violazione degli articoli 118, 119 e 120 del Dlgs 81/2008). Reato commesso in cooperazione colposa con il direttore lavori, condannato per aver omesso di disporre, proprio alla luce dell'inerzia del datore, il blocco dei lavori o la loro sospensione.
La Corte ricorda che qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della posizione di garanzia. Da ciò discende che nel caso in cui il datore di lavoro, come nella specie, non provvede alla necessaria armatura di uno scavo risponde dell'infortunio del lavoratore anche se il direttore lavori abbia omesso i propri doveri di messa in sicurezza. La mancata armatura dello scavo, quale specifica competenza del datore di lavoro, integra infatti un difetto strutturale del cantiere, con la conseguenza che la posizione di garanzia assunta dal direttore dei lavori non esonera il datore dalla gestione del rischio a lui spettante. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 3 novembre 2022, n. 41340
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