Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 2023, n. 376
Aria - Esercizio/Installazione di stabilimento in difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Violazione articolo 269, Dlgs 152/2006 - Reato ex articolo 279, Dlgs 152/2006 - Integrazione - Inizio effettivo dell'attività inquinante - Necessità - Esclusione - Sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza - Sufficienza - Natura del reato - Reato permanente di pericolo - Cessazione della consumazione - Rilascio dell'autorizzazione o cessazione dell'esercizio dell'impianto - Sussistenza
Per l'integrazione del reato ex articolo 279, Dlgs 152/2006 è sufficiente la realizzazione di uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione alle emissioni, anche se l'attività inquinante non è ancora iniziata.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 376/2023 pronunciandosi nei confronti dell'amministratore unico di una Società a responsabilità limitata condannato dai Giudici di merito di Potenza per il reato di cui all'articolo 279, Dlgs 152/2006 perché effettuava emissioni in atmosfera senza l'autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006.
La Corte conferma sul punto che la contravvenzione di cui all'articolo 279, Dlgs 152/2006, che punisce l'installazione/l'esercizio di stabilimento in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, "integra un reato permanente di pericolo" per la cui sussistenza non è richiesto che l'attività inquinante abbia avuto inizio, "essendo sufficiente la sola sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza", e la cui consumazione cessa "o con il rilascio dell'autorizzazione o, alternativamente, con la cessazione dell'esercizio dell'impianto". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 10 gennaio 2023, n. 376
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