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Albo nazionale gestori ambientali
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 4 aprile 2023, n. 3487

Rifiuti – Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali – Articolo 212, Dlgs 152/2006 – Istanza di rinnovo – Interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'articolo 91, Dlgs 59/2011 – Assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f) , Dm 120/2014 – Sussistenza – Comunicazione antimafia ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Dlgs 159/2011 – Equiparazione tra comunicazione e informazione – Argomentazione letterale (ex articolo 89-bis, Dlgs 59/2011) e logica-teologica – Sussistenza – Respingimento dell’istanza di rinnovo – Legittimità – Sussistenza - Inosservanza dell'obbligo di invio del preavviso di diniego – Articolo 10-bis, legge 241/1990 – Atto finale che non sarebbe potuto essere diverso – Irrilevanza

L'informazione antimafia produce lo stesso effetto della comunicazione antimafia ovvero non solo l'impossibilità di contrattare con la P.a., ma anche l'impossibilità di essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.
A stabilire l'equiparazione anche ai fini della impossibilità di essere titolari di provvedimenti abilitativi tra la comunicazione antimafia – che consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal "Codice antimafia", ovvero l'applicazione di misure di prevenzione personale o la condanna per taluni gravi reati - e l'informazione antimafia – che consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ed è connotata, rispetto alla prima, da ampi margini di apprezzamento e da particolare discrezionalità – è il Consiglio di Stato con la sentenza 4 aprile 2023, n. 3487.
L'equiparazione, argomenta il Giudice, consegue per implicito dall'articolo 89-bis dello stesso Dlgs 159/2011, secondo il quale l’informativa "tiene luogo" della comunicazione, ed è confermata a livello logico e teleologico dalla circostanza che comunicazione e informativa esprimono a carico dei destinatari lo stesso disvalore, "per cui non avrebbe senso, in mancanza di una norma espressa, ritenere che la seconda abbia effetti più limitati della prima".
Il Giudice ha così deciso, confermando il giudizio del Tar Toscana, di respingere il ricorso presentato contro un provvedimento con il quale l'Albo gestori ambientali aveva comunicato a un operatore il rigetto della domanda di rinnovo di iscrizione. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 4 aprile 2023, n. 3487