Legge 18 settembre 2023, n. 127
Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 98/2023
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 18 settembre 2023, n. 127
(Gu 23 settembre 2023 n. 223)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 settembre 2023
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: " articolo 10, lettere m), n), e o)" sono sostituite dalle seguenti: " articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o)".
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: " al citato articolo 8 " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ";
al comma 3, le parole: " sede Inps" sono sostituite dalle seguenti: " sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ".
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche ".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: " legge n. 197 del 2022 " il segno di interpunzione " , " è soppresso;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023 ".