Dm Lavoro 15 novembre 2023
Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali di cui all'articolo 139 del Dpr 1124/1965 - Attuazione articolo 10, comma 4, Dlgs 38/2000
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 15 novembre 2023
(Guri 13 gennaio 2024 n. 10)
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e, in particolare, l'articolo 139;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144" ed, in particolare, l'articolo 10 che, al comma 1, prevede la costituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo cui gli aggiornamenti dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, "sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1";
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 giugno 2014, recante "Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni";
Vista la delibera e l'allegata relazione tecnica del 2 agosto 2023 adottate dalla commissione scientifica di cui al richiamato articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pervenute in data 6 novembre 2023, concernenti la proposta per l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al citato articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'aggiornamento, come indicato nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica, dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Articolo 1
Elenco delle malattie professionali
1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".
Roma, 15 novembre 2023
Allegato
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni
Lista I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
Formato: .pdf - Dimensioni: 1,56 MB
Lista II - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità
Formato: .pdf - Dimensioni: 1,5 MB
