Sentenza Corte di Cassazione penale 14 febbraio 2011, n. 5353
Trasporto illecito di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Sequestro preventivo - Iscrizione tardiva all'Albo gestori ambientali - Non rileva
La Cassazione esclude la revoca del sequestro preventivo di un autocarro autorizzato dall’Albo gestori in epoca successiva all’utilizzo illecito dello stesso.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 259, comma 2 del Dlgs 152/2006, il trasporto abusivo di rifiuti inerti da demolizione è sempre passibile di confisca obbligatoria del mezzo, il che esclude la revoca del sequestro preventivo.
La Corte di Cassazione precisa (sentenza 5353/2011) che l’autorizzazione ottenuta dall’Albo gestori per il trasporto dei rifiuti non rileva al fine di escludere la confiscabilità, quando giunta in epoca successiva all’utilizzo illecito del mezzo.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 febbraio 2011, n. 5353
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