Sentenza Corte di Cassazione 19 giugno 2013, n. 26614
Rifiuti - Trasporto "in proprio" di rifiuti non pericolosi - Mancata iscrizione all'Albo gestori ambientali - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato - Sussistenza - Occasionalità - Non rilevanza
L'impresa non iscritta all'Albo gestori ambientali non può effettuare alcun trasporto dei rifiuti prodotti, ma deve rivolgersi a un gestore abilitato al trasporto professionale conto terzi.
Anche un solo trasporto di rifiuti non autorizzato, ricorda la Cassazione (sentenza 26614/2013), integra il reato di gestione illecita previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006. Condanna quindi confermata per il titolare di un albergo sorpreso a trasportare – con formulario ma senza previa iscrizione all'Albo gestori ambientali – i rifiuti inerti da demolizione prodotti, in relazione alla quale la “occasionalità” del trasporto appare irrilevante.
Nel caso specifico, oltretutto, la continuità nel tempo delle movimentazioni (14 in 3 anni) fa si che tali operazioni debbano essere considerate “parte integrante e accessoria” – seppur marginale — dell'organizzazione dell'impresa. La stessa avrebbe quindi dovuto iscriversi comunque all'Albo gestori per il trasporto dei propri rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 (iscrizione semplificata).
Corte di Cassazione
Sentenza 19 giugno 2013, n. 26614
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