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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 18 dicembre 2007, causa C-195/05

Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 75/442/Cee e 91/156/Cee- Nozione di "rifiuti"- Scarti alimentari originati dall industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi - Residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di cibi destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione

Residui di produzione, scarti alimentari e terre e rocce da scavo; con 3 differenti sentenze datate 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia Ue censura le esenzioni al campo di applicazione del "decreto Ronchi".
La Cge ha bocciato (C-263/05) l'articolo 14 del Dl 138/2002, interpretazione autentica del "Decreto Ronchi" (ora sostituito dal Dlgs 152/2006), in quanto escludeva dalla disciplina sui rifiuti da un lato, le sostanze destinati a operazioni di smaltimento o recupero non elencate negli allegati; dall’altro, i residui di produzione anche non rispettosi dei requisiti richiesti dall'Ue per i "sottoprodotti" (certezza del riutilizzo nel corso del processo di produzione o utilizzazione, assenza di trasformazione preliminare).
Le stesse argomentazioni stanno alla base delle altre due sentenze (C-194/05 e C-195/05), che censurano le modifiche e le interpretazioni ufficiali al "Decreto Ronchi" relative a terre e rocce da scavo (leggi 93/2001 e 443/2001) e scarti alimentari (legge 179/2002).

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza Corte di Giustizia Ue 18 dicembre 2007, C-195/05