Sentenza Consiglio di Stato 4 marzo 2008, n. 807
Rifiuti - Deposito - Abbandono - Responsabilità - Eredi del responsabile - Non sussiste
La semplice conoscenza e tolleranza dell'abbandono di rifiuti da parte di terzi non comporta la responsabilità del proprietario del terreno, stante la mancanza di nesso di causalità tra la condotta e l'evento.
Il Consiglio di Stato (sentenza 4 marzo 2008, n. 807) respinge con questa motivazione il ricorso di un Comune che aveva ordinato agli eredi del responsabile dell'abbandono la rimozione e lo smaltimento di tali rifiuti, sulla considerazione che essi erano a conoscenza dell'abbandono e non lo avevano denunziato all'autorità.
Il Collegio ha tuttavia ritenuto che la norma incriminatrice (articolo 192, Dlgs 152/2006) è chiara nell'attribuire l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al soggetto a cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa: la mera conoscenza di un fatto posto in essere da altri non configura né l'una né l'altra ipotesi.
Consiglio di Stato
Sentenza 4 marzo 2008, n. 807
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