Sentenza Corte di Cassazione 20 gennaio 2020, n. 1997
Rifiuti – Deposito incontrollato di materiale inerte – Alterazione dello stato dei luoghi in zona di notevole interesse pubblico – Reato di ex articoli 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 e 181, comma 1-bis del Dlgs 42/2004 – Sussistenza – Responsabilità per danno ambientale – Sussistenza – Diritto di agire in giudizio nei confronti del responsabile del danno ambientale – Esclusione dei soggetti diversi dal Ministero dell'Ambiente – Sussistenza – Danno morale in astratto – Non configurabilità – Diritto ad agire di altri soggetti danneggiati da un fatto produttivo di danno ambientale – Sussistenza – Articolo 313, comma 7, del Dlgs 152/2006 – Applicabilità - Azione risarcitoria in forma specifica (N.d.r.: articolo 311 del Dlgs 152/2006) ex articolo 2043 del C.c. – Rientra – Pretesa risarcitoria dei singoli per pregiudizio alla quotidianità, turbamento psicologico e nocumento alla salute – Non configurabilità – Mancanza di sufficiente motivazione e prove sul nesso causale tra esposizione e sostanze inquinanti e limitazioni al normale svolgimento della vita – Sussistenza – Rilevanza
Soggetti diversi dallo Stato non possono agire in giudizio nei confronti del responsabile del reato di gestione illecita di rifiuti, lamentando il degrado ambientale dell'area trasformata in discarica.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 gennaio 2020, n. 1997 in merito alla responsabilità, ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006, del proprietario di un terreno in cui era stato depositato illecitamente materiale inerte proveniente da scavo, e successivamente livellato alterando lo stato dei luoghi in una zona dell'aquilano dichiarata di notevole interesse pubblico. La legittimazione in via esclusiva ai fini del risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, spetta infatti al Ministero dell'Ambiente e agli enti preposti alla tutela del vincolo.
Gli altri soggetti possono agire in sede penale esercitando l'azione civile, ex articolo 2043 del C.c., per ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dalla lesione di diritti come quello alla salute, dovuti alla stessa condotta illecita. Ma la pretesa risarcitoria per il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana, per il turbamento psicologico e il nocumento alla salute dei singoli, causati dall'esposizione a sostanze inquinanti, in seguito alla trasformazione dell'area - un tempo ricca di vegetazione ed animali - in discarica, deve essere sufficientemente motivata e provata, diversamente il danno morale non può essere accolto. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 20 gennaio 2020, n. 1997
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