Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2008, n. 4733
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Residui attività tiro al piattello - Disciplina gestione rifiuti - Applicabilità
I frammenti in carta e in plastica derivanti dall'attività di tiro al piattello sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti e pertanto vale per essi il generale divieto di immissione nelle acque superficiali o sotterranee.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza 30 gennaio 2008, n. 4733) in una fattispecie nella quale l'attività sportiva predetta veniva svolta in un luogo a ridosso di un fiume, nel quale finivano quindi con regolarità i residui predetti.
La Corte ha altresì precisato che nel caso in esame sussiste l'ipotesi di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, e non quella di abbandono di rifiuti non pericolosi ex articolo 255 (condotta sanzionata più lievemente), poiché l'associazione sportiva, indipendentemente dalla sua natura giuridica, svolge attività d'impresa.
Corte di Cassazione
Sentenza 30 gennaio 2008, n. 4733
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