Sentenza Corte di Cassazione 22 agosto 2018, n. 38787
Rifiuti - Gestione illecita di veicoli fuori uso - Qualificazione del reato - Disciplina applicabile - Articolo 13 del Dlgs 209/2003 - Applicazione - Legittimità - Sussistenza - Normativa speciale prevalente rispetto alla gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'articolo 256, Dlgs 152/2006
In materia di illecita gestione dei veicoli fuori uso la disciplina ex articolo 13 del Dlgs 209/2003 prevale, in quanto norma speciale, su quella del Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione nella sentenza 22 agosto 2018, n. 38787 ha censurato l'opera del Giudice del merito che aveva riqualificato il reato di gestione illecita di veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), e 13, comma 1, Dlgs 209/2003 in gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 in relazione al comportamento del titolare di una società piemontese che non aveva eseguito le operazioni di smontaggio e deposito dei componenti derivanti dallo smontaggio dei veicoli stoccati, in modo ed in tempo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.
La Suprema Corte ha ricordato che il Dlgs 209/2003 (attuazione della direttiva sulla gestione dei veicoli fuori uso) regolamenta una materia speciale rispetto a quella disciplinata dal Dlgs 152/2006 (Codice ambientale), in quanto il soggetto gestore, che agisca in forma imprenditoriale, deve attenersi ad una serie di prescrizioni specifiche che mirano a salvaguardare l'ambiente e nello stesso tempo consentono il riutilizzo ottimale dei veicoli, pertanto è illegittima la riqualificazione del reato fatta dal Giudice del merito, in modo del tutto apodittico.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 agosto 2018, n. 38787
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